Art. 84 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio  2009,
                               n. 107 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28  maggio  2009,  n.
107, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2,  le  parole  «provenienti  o  dirette
all'estero» sono sostituite  dalle  seguenti:  «in  provenienza  o  a
destinazione di porti situati al di fuori dell'Unione europea». 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
    «3 bis) I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra  porti
nazionali e porti di altri  Stati  membri  dell'Unione  europea  sono
assoggettati   al   medesimo   trattamento   per   quanto    concerne
l'applicazione della tassa di ancoraggio e della  tassa  portuale  di
cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.»; 
    c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole
«Aliquota per traffico di cabotaggio» sono sostituite dalle seguenti:
«Aliquota per traffico di cabotaggio ed intracomunitario». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo  degli  articoli  1  e  2  e  della
          intestazione dell'Allegato del decreto del Presidente della
          Repubblica 28 maggio 2009, n. 107 (Regolamento  concernente
          la revisione della disciplina delle  tasse  e  dei  diritti
          marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della  legge
          27  dicembre  2006,  n.  296)  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 5 agosto 2009, n. 180, come modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Tassa di ancoraggio 
              1. Le navi nazionali, le navi  estere  equiparate  alle
          nazionali in virtu' di trattati, nonche' le navi operate da
          compagnie di navigazione di  Stati  con  i  quali  l'Unione
          europea  abbia  stipulato  accordi  di  navigazione  e   di
          trasporto marittimo, ancorche' non battano la  bandiera  di
          detti Stati, che  compiono  operazioni  commerciali  in  un
          porto,  rada  o  spiaggia  dello  Stato  o   negli   ambiti
          richiamati al successivo articolo 3, comma 1, sono soggette
          al pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata
          di stazza netta, nella seguente misura: 
              a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50,
          se hanno una stazza netta non superiore a 200 tonnellate; 
              b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a  200
          e fino a 350  tonnellate,  ovvero  se,  avendo  una  stazza
          superiore a 350 tonnellate, navigano esclusivamente  tra  i
          porti dello Stato; 
              c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a  350
          tonnellate e provengono o sono dirette all'estero. 
              2.  Per  le  navi  di  stazza  netta  superiore  a  350
          tonnellate in provenienza o a destinazione di porti situati
          al di fuori dell'Unione europea, aventi  merci  in  coperta
          ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non  sia
          gia' compresa nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di
          cui  al  comma  1  si  applica   altresi',   in   occasione
          dell'approdo nei porti, rade, spiagge dello Stato  o  negli
          ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1, ovvero  in
          occasione del primo giorno di imbarco di tali  merci,  alle
          tonnellate di stazza corrispondenti  allo  spazio  occupato
          dalle  merci  suddette  secondo  le  norme  vigenti   sulla
          stazzatura delle navi, nella misura  di  cui  al  comma  1,
          lettera c), con la sola eccezione delle esenzioni  previste
          per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge  9  febbraio
          1963, n. 82. (2) 
              3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma  1,
          lettera a), e' valevole per un anno, nei  casi  di  cui  al
          comma 1, lettere b) e c), per trenta giorni. Le  navi,  nei
          casi di cui alle lettere b) e c),  possono  abbonarsi  alla
          tassa di ancoraggio per  il  periodo  di  un  anno  pagando
          rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni  tonnellata
          di stazza netta. Le predette navi  possono  abbonarsi  alla
          tassa di  ancoraggio  per  il  periodo  di  un  anno  anche
          relativamente  alle   merci   ed   ai   contenitori   pieni
          trasportati in coperta ovvero  nelle  sovrastrutture  della
          nave, il cui spazio non  e'  compreso  nella  stazza  lorda
          della stessa, pagando rispettivamente  euro  0,50  ed  euro
          1,58 per ogni tonnellata di stazza,  calcolata  secondo  le
          norme vigenti sulla stazzatura delle  navi,  corrispondente
          allo spazio occupabile dalla quantita' massima di  merce  e
          dal numero massimo di contenitori  pieni  trasportabili  in
          coperta, o negli spazi chiusi non considerati  nel  calcolo
          della stazza, in accordo  alle  condizioni  di  caricamento
          prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilita'
          della nave». La tassa  di  ancoraggio  decorre  dal  giorno
          dell'approdo. 
              4. Le navi portacontenitori adibite a servizi  regolari
          di  linea  in  attivita'  di   transhipment   di   traffico
          internazionale possono  avvalersi  della  facolta'  di  cui
          all'articolo 10, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449. 
              5. Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le ipotesi
          di esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9  febbraio
          1963, n. 82, e,  ai  fini  del  calcolo,  trovano  altresi'
          applicazione i coefficienti di correzione di cui al decreto
          del Ministro della marina mercantile in data 18 marzo 1988,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  82  dell'8  aprile
          1988. 
              6. La  quota  di  gettito  della  tassa  di  ancoraggio
          relativa alle merci ed ai contenitori collocati in  coperta
          o nelle sovrastrutture di cui, rispettivamente, al comma  2
          ed al comma 4, nonche' il diritto sostitutivo  della  tassa
          di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i rimorchiatori e
          quella per le  navi  che  effettuano  la  pesca  oltre  gli
          stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5,  7  e  14
          della legge 9 febbraio  1963,  n.  82,  sono  attribuiti  a
          ciascuna   autorita'   portuale   per   la   circoscrizione
          territoriale di competenza. 
              7. Le navi estere non ammesse ad un trattamento  uguale
          a quello delle navi nazionali sono  soggette  al  pagamento
          del doppio della tassa di  cui  al  comma  1  e  non  hanno
          diritto all'abbonamento. 
              8. Al fine di consentire una  puntuale  identificazione
          dei  pertinenti  introiti  delle  autorita'   portuali,   a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento, alle riscossioni a titolo di abbonamento  alla
          tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai sensi della vigente
          normativa,  appositi  codici  tributi,  differenziati   per
          modalita' di pagamento o validita' temporale delle tasse. 
              9. Alla tassa di ancoraggio si applicano  le  procedure
          di riscossione previste dall'articolo 1, comma  119,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Nelle  more  dell'adozione
          del decreto del Capo del  Dipartimento  delle  finanze,  la
          tassa di ancoraggio e' riscossa secondo la procedura di cui
          all'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          30 agosto 1966, n. 1340. 
              10.  Le  disposizioni  del  presente   regolamento   si
          applicano anche nei porti della Sicilia che non siano  sede
          di autorita' portuale, ferma restando  l'attribuzione  alla
          Regione siciliana del gettito della tassa di ancoraggio  di
          cui al presente articolo e fatto salvo quanto disposto  dal
          comma 6 per le autorita'  portuali  della  regione  stessa,
          nonche' dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296. 
              Art. 2. Tassa portuale 
              1. Nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato, nonche'
          negli ambiti richiamati all'articolo 3, comma 1, e'  dovuta
          una tassa  portuale  sulle  merci  sbarcate  ed  imbarcate,
          commisurata alle tonnellate metriche di  merce  secondo  le
          aliquote  riportate,  in  relazione  a  ciascuna  categoria
          merceologica ed alla tipologia di traffico,  nella  tabella
          allegata al presente regolamento. La frazione di tonnellata
          superiore ad un quintale  e'  considerata  come  tonnellata
          intera. 
              2. La tassa di cui al  comma  1  sostituisce  la  tassa
          erariale di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge
          28 febbraio 1974, n.  47,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  16  aprile  1974,  n.   117,   e   successive
          modificazioni e la tassa sulle merci sbarcate  e  imbarcate
          di cui al capo III del titolo II  della  legge  9  febbraio
          1963, n. 82, e successive modificazioni, e  all'articolo  1
          della legge 5 maggio 1976, n. 355. 
              3. Alla tassa portuale si  applicano  le  procedure  di
          riscossione previste  dall'articolo  1,  comma  119,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  Nelle  more  dell'adozione
          del decreto del Capo del  Dipartimento  delle  finanze,  si
          applicano le procedure di accertamento e di riscossione  di
          cui  all'articolo  36  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340.  Sono  fatte  salve  le
          esenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
          13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 13 maggio 1988, n. 153, da  riconoscersi  alle  merci
          caricate sui carri ferroviari e sui  veicoli  che  accedono
          alle navi traghetto adibite ai collegamenti  marittimi  tra
          porti  comunitari,  nonche'  alle   merci   contenute   nei
          contenitori caricati su navi porta  contenitori  adibite  a
          collegamenti marittimi tra porti comunitari. 
              3 bis) I trasporti fra porti nazionali ed  i  trasporti
          fra  porti  nazionali  e  porti  di  altri   Stati   membri
          dell'Unione   europea   sono   assoggettati   al   medesimo
          trattamento per quanto concerne l'applicazione della  tassa
          di   ancoraggio   e   della   tassa   portuale   di    cui,
          rispettivamente,  agli  articoli  1  e   2   del   presente
          regolamento.»; 
              c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna,
          le  parole  «Aliquota  per  traffico  di  cabotaggio»  sono
          sostituite dalle seguenti: 
              «Aliquota    per    traffico    di    cabotaggio     ed
          intracomunitario. 
                                                             Allegato 
          Tabella delle aliquote per il calcolo della tassa portuale 
                      (prevista dall'articolo 2, comma 1) 
    

     Voci       Aliquota intera/  Aliquota per traffico di cabotaggio
merceologiche   Importo in euro    ed intracomunitario/
                 per tonnellata    Importo in euro per tonnellata.".