Art. 87 
 
 
          Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia 
                dei consulenti in materia di brevetti 
 
  1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30, dopo il comma 4, e' aggiunto il  seguente:  «4-bis.  I  cittadini
dell'Unione   europea   abilitati   all'esercizio   della    medesima
professione in un altro Stato membro possono essere iscritti all'albo
secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9  novembre  2007,
n. 206.». 
  2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.
30, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  I  soggetti  di  cui
all'articolo 201, comma 4-bis, che intendono  esercitare  l'attivita'
di rappresentanza in Italia a  titolo  occasionale  e  temporaneo  si
considerano  automaticamente  iscritti  all'albo  dei  consulenti  in
proprieta' industriale, previa trasmissione da  parte  dell'autorita'
competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione  rileva  ai
soli fini dell'applicazione delle norme professionali,  di  carattere
professionale, legale o amministrativo,  direttamente  connesse  alla
qualifica professionale.». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  201  e  203  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 
              (Codice   della   proprieta'   industriale,   a   norma
          dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 ),  come
          modificatodalla presente legge: 
              "Art. 201. Rappresentanza. 
              1. Nessuno  e'  tenuto  a  farsi  rappresentare  da  un
          mandatario abilitato nelle procedure di fronte  all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche
          possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se  non
          abilitato o per mezzo di un dipendente  di  altra  societa'
          collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3. 
              2. La nomina di uno o piu' mandatari, qualora  non  sia
          fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico  o
          autenticato, puo' farsi con  apposita  lettera  d'incarico,
          soggetta al pagamento della tassa prescritta. 
              3. L'atto  di  nomina  o  la  lettera  d'incarico  puo'
          riguardare  una  o  piu'   domande   o   in   generale   la
          rappresentanza professionale per ogni procedura  di  fronte
          all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla  commissione
          dei ricorsi. In tale  caso,  in  ogni  successiva  domanda,
          istanza e ricorso, il mandatario  dovra'  fare  riferimento
          alla procura o lettera d'incarico. 
              4.  Il  mandato  puo'  essere  conferito   soltanto   a
          mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso  il
          Consiglio  dell'ordine   dei   consulenti   in   proprieta'
          industriale. 
              4-bis.  I  cittadini  dell'Unione   europea   abilitati
          all'esercizio della medesima professione in un altro  Stato
          membro  possono  essere  iscritti   all'albo   secondo   le
          procedure di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
          206. 
              5. 
              6.  Il  mandato  puo'  essere  anche  conferito  ad  un
          avvocato iscritto nel suo albo professionale." 
              "Art. 203. Requisiti per l'iscrizione. 
              1. Puo' essere  iscritta  all'Albo  dei  consulenti  in
          proprieta' industriale abilitati qualsiasi  persona  fisica
          che: 
              a)   abbia   il   godimento    dei    diritti    civili
          nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona  condotta
          civile e morale; 
              b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli  Stati
          membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri
          nei cui confronti vige un regime di reciprocita'; 
              c)  abbia  un  domicilio  professionale  in  Italia   o
          nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno  Stato
          membro di essa, il requisito del domicilio professionale in
          Italia non e' richiesto se si tratti  di  un  cittadino  di
          Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani
          l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito; 
              d) abbia  superato  l'esame  di  abilitazione,  di  cui
          all'articolo 207 o abbia  superato  la  prova  attitudinale
          prevista per i  consulenti  in  proprieta'  industriale  al
          comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27  gennaio
          1992, n. 115. 
              2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine
          su presentazione di una istanza accompagnata dai  documenti
          comprovanti il possesso dei requisiti di  cui  al  comma  1
          ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
          L'avvenuta  iscrizione  e'   prontamente   comunicata   dal
          Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 
              3.I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis,  che
          intendono  esercitare  l'attivita'  di  rappresentanza   in
          Italia a titolo occasionale  e  temporaneo  si  considerano
          automaticamente  iscritti  all'albo   dei   consulenti   in
          proprieta'  industriale,  previa  trasmissione   da   parte
          dell'autorita' competente della dichiarazione preventiva di
          cui all'articolo 10, del  decreto  legislativo  9  novembre
          2007,  n.   206.   L'iscrizione   rileva   ai   soli   fini
          dell'applicazione delle norme professionali,  di  carattere
          professionale,  legale   o   amministrativo,   direttamente
          connesse alla qualifica professionale. 
              4. I soggetti indicati nei commi 1 e 3  e  che  abbiano
          domicilio professionale in  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea sono tenuti ad  eleggere  domicilio  in  Italia  ai
          sensi e per gli effetti dell'articolo  120,  comma  3,  del
          presente codice.".