Art. 88 
 
Applicazione del regime ordinario di  deducibilita'  degli  interessi
  passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici
  di  acqua,  energia  e  teleriscaldamento,   nonche'   servizi   di
  smaltimento e depurazione 
 
  1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo  96  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole  da  «,  nonche'  alle
societa' il cui capitale sociale» fino alla  fine  del  periodo  sono
soppresse. 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  la
disposizione di cui al comma 1 si applica  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013  e  milioni  2,5  a
decorrere  dal   2014,   e'   corrispondentemente   incrementato   lo
stanziamento relativo al  Fondo  ammortamento  dei  titoli  di  Stato
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo del comma 5  dell'articolo  96  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31  dicembre  1986,
          n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 96. Interessi passivi [Testo post riforma 2004] 
              5.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti   non   si
          applicano alle banche  e  agli  altri  soggetti  finanziari
          indicati  nell'  articolo  1  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 1992, n. 87, con  l'eccezione  delle  societa'  che
          esercitano in via esclusiva  o  prevalente  l'attivita'  di
          assunzione  di   partecipazioni   in   societa'   esercenti
          attivita' diversa da quelle creditizia o finanziaria,  alle
          imprese di assicurazione nonche' alle  societa'  capogruppo
          di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi
          precedenti  non  si  applicano,  inoltre,   alle   societa'
          consortili costituite per l'esecuzione unitaria,  totale  o
          parziale, dei  lavori,  ai  sensi  dell'  articolo  96  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554,  alle  societa'  di
          progetto costituite ai sensi dell' articolo 156 del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e alle societa'  costituite  per  la  realizzazione  e
          l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto  1990,
          n. 240, e successive modificazioni.". 
              Si riporta l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.
          212 ( Disposizioni in materia di statuto  dei  diritti  del
          contribuente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  31
          luglio 2000, n. 177: 
              "Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie) 
              1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere adempimenti a  carico  dei  contribuenti  la  cui
          scadenza sia fissata anteriormente al  sessantesimo  giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 
              3. I termini di prescrizione e  di  decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.".