Art. 90 Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese 1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «armonizzati UE» sono soppresse; b) al comma 3: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente «b) avere sede operativa in Italia;»; 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente «c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;»; c) al comma 5: 1) dopo la parola «modalita'» sono inserite le seguenti «attuative e»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.». 1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: «ai sensi del precedente articolo 1» sono inserite le seguenti: «o erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,».
Riferimenti normativi Si riporta l'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2011, n. 155, come modificato dalla presente legge: "Art. 31. Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese 1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono emanate le seguenti disposizioni. 2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) i fondi comuni di investimento che investono almeno il 75% dei capitali raccolti in societa' non quotate nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attivita' (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion financing). 3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le seguenti caratteristiche: a) non essere quotate; b) avere sede operativa in Italia; c) le relative quote od azioni devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche; d) essere soggette all'imposta sul reddito delle societa' o analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la possibilita' di esserne esentate totalmente o parzialmente; e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da non piu' di 36 mesi; f) avere un fatturato, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50 milioni di euro. 4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalita' attuative e di rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato rispetto delle suddette condizioni. Le quote di investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi. 6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.". Si riporta l'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 ( Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1985, n. 55: "Art. 4. 1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 o erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.".