Art. 90 
 
 
           Interventi per favorire l'afflusso di capitale 
                  di rischio verso le nuove imprese 
 
  1. All'articolo  31  del  decreto  legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «armonizzati UE» sono soppresse; 
    b) al comma 3: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente  «b)  avere  sede
operativa in Italia;»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente «c)  le  relative
quote  od  azioni  devono  essere  direttamente  detenute,   in   via
prevalente, da persone fisiche;»; 
    c) al comma 5: 
      1)  dopo  la  parola  «modalita'»  sono  inserite  le  seguenti
«attuative e»; 
      2) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo  «Le  quote  di
investimento oggetto delle misure di cui al presente articolo  devono
essere inferiori a 2,5 milioni di euro per piccola  e  media  impresa
destinataria su un periodo di dodici mesi.». 
  1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27  febbraio  1985,  n.
49, dopo le  parole:  «ai  sensi  del  precedente  articolo  1»  sono
inserite le seguenti: «o erogati dalle societa' finanziarie ai  sensi
dell'articolo 17, comma 5,». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta l'articolo 31 del  decreto  legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito con modificazioni  dalla  legge  15
          luglio  2011,  n.  111   (Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione  finanziaria),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 6 luglio 2011, n. 155, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  31.  Interventi  per  favorire   l'afflusso   di
          capitale di rischio verso le nuove imprese 
              1. Al fine di favorire l'accesso al venture  capital  e
          sostenere  i  processi  di  crescita  di   nuove   imprese,
          utilizzando lo strumento dei fondi comuni di  investimento,
          secondo le linee indicate dalla Commissione  europea  nella
          comunicazione  "Europe  2020"  sono  emanate  le   seguenti
          disposizioni. 
              2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) i
          fondi comuni di investimento che investono  almeno  il  75%
          dei capitali raccolti in societa' non quotate nella fase di
          sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up
          financing), di avvio dell'attivita' (early-stage financing)
          o di sviluppo del prodotto (expansion financing). 
              3. Le societa' destinatarie dei FVC devono  avere,  tra
          l'altro, le seguenti caratteristiche: 
              a) non essere quotate; 
              b) avere sede operativa in Italia; 
              c)  le  relative  quote   od   azioni   devono   essere
          direttamente  detenute,  in  via  prevalente,  da   persone
          fisiche; 
              d)  essere  soggette  all'imposta  sul  reddito   delle
          societa' o  analoga  imposta  prevista  dalla  legislazione
          locale senza la possibilita' di esserne esentate totalmente
          o parzialmente; 
              e) essere societa' esercenti attivita'  di  impresa  da
          non piu' di 36 mesi; 
              f)  avere   un   fatturato,   cosi'   come   risultante
          dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento  del
          FVC, non superiore ai 50 milioni di euro. 
              4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi  di  cui
          alla lettera g) del comma  1  dell'articolo  44  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          derivanti dalla partecipazione ai FVC. 
              5. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non  regolamentare  sono  stabilite,  tra
          l'altro,  le  modalita'  attuative  e  di   rendicontazione
          annuale dei gestori  dei  FVC  al  fine  di  rispettare  le
          condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del
          mancato rispetto delle suddette  condizioni.  Le  quote  di
          investimento  oggetto  delle  misure  di  cui  al  presente
          articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro  per
          piccola e media  impresa  destinataria  su  un  periodo  di
          dodici mesi. 
              6. Per i soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  le
          disposizioni   del   comma   4   sono    efficaci    previa
          autorizzazione  della  Commissione   europea   secondo   le
          procedure previste  dall'articolo  108,  paragrafo  3,  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.". 
              Si riporta  l'articolo  4,  comma  1,  della  legge  27
          febbraio 1985, n. 49 ( Provvedimenti per  il  credito  alla
          cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di
          occupazione), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  5
          marzo 1985, n. 55: 
              "Art. 4.  1.  I  crediti  derivanti  dai  finanziamenti
          concessi ai sensi del precedente articolo 1 o erogati dalle
          societa' finanziarie ai sensi  dell'articolo  17,  comma  5
          hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e  su  ogni
          loro pertinenza, sui  macchinari  e  sugli  utensili  della
          cooperativa, comunque destinati  al  suo  funzionamento  ed
          esercizio.".