Art. 91-bis 
 
 
             Norme sull'esenzione dell'imposta comunale 
              sugli immobili degli enti non commerciali 
 
  1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, dopo le  parole:  «allo  svolgimento»  sono
inserite le seguenti: «con modalita' non commerciali». 
  2.  Qualora  l'unita'  immobiliare  abbia  un'utilizzazione  mista,
l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita'
nella quale si svolge  l'attivita'  di  natura  non  commerciale,  se
identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o  porzioni
di immobili adibiti esclusivamente a tale  attivita'.  Alla  restante
parte  dell'unita'  immobiliare,  in  quanto  dotata   di   autonomia
funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni  dei
commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286. Le rendite catastali  dichiarate  o  attribuite  in  base  al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio
2013. 
  3. Nel caso in  cui  non  sia  possibile  procedere  ai  sensi  del
precedente comma 2, a partire dal 1°  gennaio  2013,  l'esenzione  si
applica   in   proporzione    all'utilizzazione    non    commerciale
dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n.  400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le  modalita'  e  le
procedure  relative  alla  predetta  dichiarazione  e  gli   elementi
rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale. 
  4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta l'articolo  7  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504 ( Riordino della finanza  degli  enti
          territoriali,  a  norma  dell'articolo  4  della  legge  23
          ottobre 1992,  n.  421),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 7. Esenzioni 
              1. Sono esenti dall'imposta: 
              a) gli immobili posseduti dallo Stato,  dalle  regioni,
          dalla province, nonche' dai comuni, se  diversi  da  quelli
          indicati nell'ultimo periodo del comma 1  dell'articolo  4,
          dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle   istituzioni   sanitarie
          pubbliche autonome di cui all'articolo 41  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833  ,  dalle  camere  di   commercio,
          industria,   artigianato    ed    agricoltura,    destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali ; 
              b) i fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9; 
              c) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali  di
          cui all'articolo 5-bis del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,   e   successive
          modificazioni; 
              d) i fabbricati destinati esclusivamente  all'esercizio
          del culto, purche' compatibile con  le  disposizioni  degli
          articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
              e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
          negli articoli 13, 14, 15 e 16  del  Trattato  lateranense,
          sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con  legge
          27 maggio 1929, n. 810; 
              f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri  e  alle
          organizzazioni  internazionali  per  i  quali  e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
              g)   i   fabbricati   che,   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili,  sono  stati  recuperati  al  fine  di  essere
          destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge  5
          febbraio 1992, n. 104 , limitatamente  al  periodo  in  cui
          sono adibiti direttamente allo svolgimento delle  attivita'
          predette; 
              h) i terreni agricoli ricadenti in aree  montane  o  di
          collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
          dicembre 1977, n. 984 ; 
              i)  gli  immobili  utilizzati  dai  soggetti   di   cui
          all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni, destinati  esclusivamente  allo  svolgimento
          con modalita' non commerciali di  attivita'  assistenziali,
          previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
          ricreative e  sportive,  nonche'  delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.
          222. 
              2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno  durante
          il quale sussistono le condizioni prescritte.". 
              Si riporta il testo dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo
          2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.   286
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006,  n.
          230. 
              "Art. 2. Misure in materia di riscossione 
              41. Le unita' immobiliari che per effetto del  criterio
          stabilito nel  comma  40  richiedono  una  revisione  della
          qualificazione  e  quindi  della  rendita   devono   essere
          dichiarate in catasto da parte  dei  soggetti  intestatari,
          entro nove  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. In caso  di  inottemperanza,  gli  uffici
          provinciali dell'Agenzia  del  territorio  provvedono,  con
          oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti  previsti
          dal regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica  la
          sanzione prevista dall' articolo 31 del regio decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni, per le violazioni degli  articoli  20  e  28
          dello stesso regio decreto-legge n.  652  del  1939,  nella
          misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge
          30 dicembre 2004, n. 311. 
              42. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  del
          territorio, nel rispetto delle disposizioni  e  nel  quadro
          delle    regole    tecniche     previste     dal     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto e  da  pubblicare
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabilite  le  modalita'
          tecniche e operative per l'applicazione delle  disposizioni
          di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al  comma
          41. 
              43. Le rendite catastali dichiarate  ovvero  attribuite
          ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007. 
              44.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  nove   mesi
          previsto dal comma 41, si  rende  comunque  applicabile  l'
          articolo 1, comma 336, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, e successivi provvedimenti attuativi.". 
              Per l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, vedere nelle note all'articolo 1. 
              Si riporta il testo dell'articolo 7  del  decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato  dalla
          presente legge : 
              "Art. 7. Immobili di proprieta' delle imprese. 
              1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) nell'articolo 90, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «In caso di immobili locati,  qualora  il
          canone risultante dal contratto di locazione ridotto,  fino
          ad un  massimo  del  15  per  cento  del  canone  medesimo,
          dell'importo   delle   spese   documentate   sostenute   ed
          effettivamente rimaste a carico per la realizzazione  degli
          interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
          3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio  ordinario
          dell'unita'  immobiliare,  il  reddito  e'  determinato  in
          misura pari a quella del canone di locazione  al  netto  di
          tale riduzione.»; 
              b) nell'articolo 144, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
          seguente periodo: «Per  i  redditi  derivanti  da  immobili
          locati non relativi all'impresa si  applicano  comunque  le
          disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ultimo periodo.». 
              1-bis. La disposizione di cui al  secondo  periodo  del
          comma 7 dell'articolo 8 della legge 23  dicembre  2000,  n.
          388, si interpreta nel senso che gli  immobili  strumentali
          per natura, ai sensi dell'articolo  43,  comma  2,  secondo
          periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  i   quali   costituiscono   un   complesso
          immobiliare   unitario   polifunzionale   destinato    allo
          svolgimento di attivita' commerciale, qualora siano  locati
          a terzi, non si intendono destinati a struttura  produttiva
          diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo
          svolgimento di attivita' d'impresa ai  sensi  dell'articolo
          55 del citato testo unico. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e  b),
          del presente articolo si applicano a decorrere dal  periodo
          d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              2-bis.(abrogato).".