Art. 92 
 
 
Tutela procedimentale dell'operatore in caso  di  controlli  eseguiti
                           successivamente 
             all'effettuazione dell'operazione doganale 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis.  Nel  rispetto  del
principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della  legge  27
luglio 2000, n. 212,  dopo  la  notifica  all'operatore  interessato,
qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio,  o  nel  caso  di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al  medesimo  della
copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono  essere
indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a  base
delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi  agli
elementi  dell'accertamento  riscontrati  nel  corso  del  controllo,
l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di  avvenuta
ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale  prima
della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.». 
  2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli  accertamenti  e  le
verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34
del testo Unico delle disposizioni legislative  in  materia  doganale
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio
1973, n. 43,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  11  del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.». 
  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate  e,  in  particolare,   gli   uffici   incaricati   degli
accertamenti doganali e della revisione dei  medesimi,  provvederanno
agli   adempimenti   derivanti   dall'attuazione    delle    predette
disposizioni  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo  12  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
          diritti  del  contribuente)  ,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 2000, n.  177,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art.  12.  (Diritti  e   garanzie   del   contribuente
          sottoposto a verifiche fiscali) 
              1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei
          locali destinati all'esercizio  di  attivita'  commerciali,
          industriali,  agricole,  artistiche  o  professionali  sono
          effettuati sulla base di esigenze effettive di  indagine  e
          controllo  sul  luogo.  Essi  si   svolgono,   salvo   casi
          eccezionali e urgenti  adeguatamente  documentati,  durante
          l'orario ordinario  di  esercizio  delle  attivita'  e  con
          modalita' tali da arrecare la  minore  turbativa  possibile
          allo  svolgimento  delle  attivita'  stesse  nonche'   alle
          relazioni commerciali o professionali del contribuente. 
              2. Quando viene iniziata la verifica,  il  contribuente
          ha diritto di essere informato delle ragioni che  l'abbiano
          giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta'
          di farsi assistere  da  un  professionista  abilitato  alla
          difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche'
          dei diritti e degli  obblighi  che  vanno  riconosciuti  al
          contribuente in occasione delle verifiche. 
              3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti
          amministrativi   e   contabili   puo'   essere   effettuato
          nell'ufficio dei verificatori o  presso  il  professionista
          che lo assiste o rappresenta. 
              4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente  e
          del professionista,  che  eventualmente  lo  assista,  deve
          darsi  atto  nel  processo  verbale  delle  operazioni   di
          verifica. 
              5. La permanenza  degli  operatori  civili  o  militari
          dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso
          la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni
          lavorativi, prorogabili per  ulteriori  trenta  giorni  nei
          casi di particolare complessita' dell'indagine  individuati
          e  motivati  dal  dirigente  dell'ufficio.  Gli   operatori
          possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale
          periodo, per  esaminare  le  osservazioni  e  le  richieste
          eventualmente   presentate   dal   contribuente   dopo   la
          conclusione delle operazioni  di  verifica  ovvero,  previo
          assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche
          ragioni. Il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  del
          contribuente  di  cui  al   primo   periodo,   cosi'   come
          l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
          a quindici giorni lavorativi  contenuti  nell'arco  di  non
          piu' di un trimestre, in tutti i casi in  cui  la  verifica
          sia svolta  presso  la  sede  di  imprese  in  contabilita'
          semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi,  ai
          fini del  computo  dei  giorni  lavorativi,  devono  essere
          considerati i giorni di effettiva presenza degli  operatori
          civili o militari dell'Amministrazione  finanziaria  presso
          la sede del contribuente. 
              6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori
          procedano con  modalita'  non  conformi  alla  legge,  puo'
          rivolgersi  anche  al  Garante  del  contribuente,  secondo
          quanto previsto dall'articolo 13. 
              7. Nel  rispetto  del  principio  di  cooperazione  tra
          amministrazione e  contribuente,  dopo  il  rilascio  della
          copia del processo verbale di chiusura delle operazioni  da
          parte degli  organi  di  controllo,  il  contribuente  puo'
          comunicare entro sessanta giorni osservazioni  e  richieste
          che sono valutate  dagli  uffici  impositori.  L'avviso  di
          accertamento non puo' essere emanato prima  della  scadenza
          del predetto termine, salvo casi di particolare e  motivata
          urgenza. Per gli accertamenti  e  le  verifiche  aventi  ad
          oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo
          Unico delle disposizioni legislative  in  materia  doganale
          approvato con del decreto del Presidente  della  Repubblica
          23 gennaio  1973,  n.  43,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo 11 del decreto legislativo 8  novembre  1990,
          n. 374.". 
              Si  riporta  l'articolo  34  del  testo   Unico   delle
          disposizioni legislative in materia doganale approvato  con
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
          1973, n. 43: 
              "Art. 34. Diritti doganali e diritti di confine. 
              Si considerano «diritti doganali»  tutti  quei  diritti
          che la dogana e' tenuta a riscuotere in forza di una legge,
          in relazione alle operazioni doganali. 
              Fra  i  diritti  doganali  costituiscono  «diritti   di
          confine»: i dazi di importazione e quelli di  esportazione,
          i  prelievi  e  le  altre  imposizioni  all'importazione  o
          all'esportazione  previsti  dai  regolamenti  comunitari  e
          dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto
          concerne le merci in importazione, i diritti di  monopolio,
          le  sovrimposte  di  confine  ed  ogni  altra   imposta   o
          sovrimposta di consumo a favore dello Stato.". 
              Si riporta l'articolo  11  del  decreto  legislativo  8
          novembre  1990,  n.  374  (Riordinamento   degli   istituti
          doganali e revisione  delle  procedure  di  accertamento  e
          controllo in attuazione delle direttive n.  79/695/CEE  del
          24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema
          di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e
          delle direttive n. 81/177/CEE del 24  febbraio  1981  e  n.
          82/347/CEE del 23 aprile 1982,  in  tema  di  procedure  di
          esportazione delle  merci  comunitarie),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1990, n. 291, S.O.: 
              "Art. 11. Revisione dell'accertamento,  attribuzioni  e
          poteri degli uffici. 
              1. L'ufficio doganale  puo'  procedere  alla  revisione
          dell'accertamento divenuto definitivo, ancorche'  le  merci
          che ne hanno formato l'oggetto siano  state  lasciate  alla
          libera disponibilita' dell'operatore o  siano  gia'  uscite
          dal  territorio  doganale.   La   revisione   e'   eseguita
          d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato  ne  abbia
          fatta  richiesta  con  istanza  presentata,   a   pena   di
          decadenza, entro il termine di tre anni dalla data  in  cui
          l'accertamento e' divenuto definitivo. 
              2.  L'ufficio  doganale,  ai   fini   della   revisione
          dell'accertamento, puo' invitare gli operatori, a mezzo  di
          raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  indicandone  il
          motivo e fissando  un  termine  non  inferiore  a  quindici
          giorni, a comparire di mezzo di  rappresentante,  ovvero  a
          fornire, entro lo  stesso  termine,  notizie  e  documenti,
          anche in copia fotostatica, inerenti  le  merci  che  hanno
          formato oggetto di operazioni doganali.  Le  notizie  ed  i
          documenti possono essere richiesti anche ad altri  soggetti
          pubblici  o   privati   che   risultano   essere   comunque
          intervenuti nell'operazione commerciale. 
              3. I funzionari doganali possono  accedere,  muniti  di
          apposita autorizzazione del capo dell'ufficio,  nei  luoghi
          adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali
          e  negli  altri  luoghi  ove  devono  essere  custodite  le
          scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto  di
          operazioni doganali, al fine di  procedere  alla  eventuale
          ispezione di tali merci ed  alla  verifica  della  relativa
          documentazione. 
              4. Sono applicabili le disposizioni previste  dall'art.
          52, commi dal 4 al 10, del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le  autorizzazioni  per
          le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui
          al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del  medesimo
          decreto  sono  rilasciate   dal   Direttore   regionale   o
          interregionale e, limitatamente alle province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale . 
              4-bis.  Nel  rispetto  del  principio  di  cooperazione
          stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio  2000,  n.
          212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si
          tratti di revisione eseguita in  ufficio,  o  nel  caso  di
          accessi -  ispezioni  -  verifiche,  dopo  il  rilascio  al
          medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute,
          nel quale devono essere indicati i presupposti di  fatto  e
          le ragioni giuridiche posti  a  base  delle  irregolarita',
          delle inesattezze, o degli errori  relativi  agli  elementi
          dell'accertamento  riscontrati  nel  corso  del  controllo,
          l'operatore  interessato  puo'  comunicare  osservazioni  e
          richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti  dalla  data
          di consegna o di avvenuta ricezione del verbale,  che  sono
          valutate  dall'Ufficio  doganale   prima   della   notifica
          dell'avviso di cui al successivo comma 5. 
              5. Quando dalla revisione, eseguita sia  d'ufficio  che
          su istanza di  parte,  emergono  inesattezze,  omissioni  o
          errori   relativi    agli    elementi    presi    a    base
          dell'accertamento,   l'ufficio   procede   alla    relativa
          rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato,
          notificando  apposito  avviso.  Nel   caso   di   rettifica
          conseguente a revisione eseguita d'ufficio,  l'avviso  deve
          essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di
          tre anni dalla  data  in  cui  l'accertamento  e'  divenuto
          definitivo. 
              5-bis.  La  motivazione  dell'atto  deve   indicare   i
          presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che  lo  hanno
          determinato. Se nella motivazione si fa riferimento  ad  un
          altro atto non conosciuto ne'  ricevuto  dal  contribuente,
          questo deve essere allegato all'atto che lo richiama  salvo
          che quest'ultimo non ne riproduca il  contenuto  essenziale
          ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo  se  l'avviso
          non reca la motivazione di cui al presente comma. 
              6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore  si
          intende respinta se entro il novantesimo giorno  successivo
          a quello  di  presentazione  non  e'  stato  notificato  il
          relativo avviso di rettifica. 
              7. 
              8. Divenuta definitiva la rettifica  l'ufficio  procede
          al recupero  dei  maggiori  diritti  dovuti  dall'operatore
          ovvero promuove d'ufficio la procedura per il  rimborso  di
          quelli  pagati  in  piu'.  La  rettifica  dell'accertamento
          comporta, ove ne ricorrano gli  estremi,  la  contestazione
          delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu'
          gravi infrazioni eventualmente rilevate. 
              9. L'ufficio doganale puo' anche procedere a  verifiche
          generali  o  parziali  per  revisioni  di  piu'  operazioni
          doganali con le modalita' indicate  nel  presente  articolo
          per accertare le violazioni al presente decreto,  al  testo
          unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23
          gennaio  1973,  n.  43  ,  ad  ogni  altra  legge  la   cui
          applicazione e' demandata agli uffici doganali, nonche'  in
          attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa
          o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di
          evitare  reiterazioni  di   accessi   presso   gli   stessi
          contribuenti,  trova  applicazione  la  procedura  prevista
          dall'art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . 
              10. Qualora nel corso dell'ispezione e  della  verifica
          emergano inosservanze di obblighi previsti da  disposizioni
          di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne
          sara' data comunicazione ai competenti uffici.".