Art. 93 Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica 1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e' sostituito dal seguente: «Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.».
Riferimenti normativi L'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), modificato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.