Art. 93 
 
 
Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o  committente
   dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica 
 
  1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il settimo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Il  contribuente  ha  diritto  di  rivalersi  dell'imposta  o  della
maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o  rettifica  nei
confronti dei cessionari dei  beni  o  dei  committenti  dei  servizi
soltanto a  seguito  del  pagamento  dell'imposta  o  della  maggiore
imposta,  delle  sanzioni  e  degli  interessi.  In  tal   caso,   il
cessionario  o  il  committente  puo'  esercitare  il  diritto   alla
detrazione, al piu' tardi, con la dichiarazione relativa  al  secondo
anno successivo a  quello  in  cui  ha  corrisposto  l'imposta  o  la
maggiore imposta addebitata in via  di  rivalsa  ed  alle  condizioni
esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.». 
 
          Riferimenti normativi 
              L'articolo  60  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633   (Istituzione   e
          disciplina dell'imposta sul  valore  aggiunto),  modificato
          dalla  presente  legge,  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.