Art. 94 Domanda di sgravio dei diritti doganali 1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Riferimenti normativi Si riportano gli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 : "Art. 871. 1. L'autorita' doganale trasmette il caso alla Commissione affinche' sia risolto conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 quando tale autorita' ritenga che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice e: - la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, o - le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorita' amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunita' con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilita' di procedere ad inchieste comunitarie del genere, o, - l'importo non riscosso presso un operatore in seguito a uno stesso errore e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500.000 EUR. 2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando: - la Commissione abbia gia' adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872 a 876 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, - alla Commissione sia gia' sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili. 3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta dalla persona interessata al caso da sottoporre alla Commissione, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi. 4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato. 5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione puo' chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari. 6. La Commissione trasmette la pratica all'autorita' doganale e la procedura di cui agli articoli da 872 a 876 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni: - nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorita' doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione, - la pratica sia manifestamente incompleta poiche' non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione, - non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2, - l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita, - nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorita' doganale nel corso dell'esame della pratica." "Art. 905. 1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende l'autorita' doganale di decisione trasmette il caso alla Commissione affinche' sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909: - quando tale autorita' ritenga che la situazione particolare risulti da un'inadempienza della Commissione agli obblighi ad essa incombenti o, - le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunita' con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilita' di procedere ad inchieste comunitarie del genere o, - l'importo che riguarda l'interessato in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500.000 EUR. Il termine "interessato" dev'essere inteso nel senso di cui all'articolo 899. 2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando: - la Commissione abbia gia' adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, - alla Commissione sia gia' sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili. 3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi. 4. La Commissione accusa immediata ricezione della pratica in questione allo Stato membro interessato. 5. Quando risulti che gli elementi d'informazione comunicati dallo Stato membro sono insufficienti a consentirle di deliberare con cognizione di causa sul caso sottopostole, la Commissione puo' chiedere che le vengano comunicati elementi d'informazione complementari. 6. La Commissione trasmette la pratica all'autorita' doganale e la procedura di cui agli articoli da 906 a 909 va considerata come mai iniziata quando si presenti una delle seguenti situazioni: - nella pratica risulti che esiste una controversia tra l'autorita' doganale che ha trasmesso la pratica e colui che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3, sulla presentazione fattuale della situazione, - la pratica sia manifestamente incompleta poiche' non contiene alcun elemento atto a giustificare l'esame della pratica da parte della Commissione, - non si debba procedere alla trasmissione della pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2, - l'esistenza dell'obbligazione doganale non sia stabilita, - nuovi elementi relativi alla pratica, tali da modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati trasmessi alla Commissione dall'autorita' doganale nel corso dell'esame della pratica.".