Art. 94 
 
 
               Domanda di sgravio dei diritti doganali 
 
  1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o  di
non  contabilizzazione  a  posteriori  dei  dazi  doganali   adottati
dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e  905
del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio  1993,  n.  2454
resta  sempre  ammesso  ricorso  giurisdizionale   alla   Commissione
Tributaria competente.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riportano gli articoli 871  e  905  del  Regolamento
          (CEE) della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 : 
              "Art. 871. 
              1.  L'autorita'  doganale  trasmette   il   caso   alla
          Commissione  affinche'  sia  risolto   conformemente   alla
          procedura di cui agli articoli da 872  a  876  quando  tale
          autorita' ritenga che siano soddisfatte  le  condizioni  di
          cui all'articolo 220, paragrafo 2, lettera b),  del  codice
          e: 
              - la Commissione abbia  commesso  un  errore  ai  sensi
          dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, o 
              - le circostanze del caso siano legate ai risultati  di
          un'inchiesta  comunitaria  effettuata  conformemente   alle
          disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del  Consiglio,
          del 13 marzo 1997, relativo alla mutua  assistenza  tra  le
          autorita'  amministrative  degli  Stati   membri   e   alla
          collaborazione tra queste e la Commissione  per  assicurare
          la  corretta  applicazione  delle  normative   doganale   e
          agricola o effettuata sulla base di  un'altra  disposizione
          comunitaria o accordo conclusi dalla Comunita'  con  taluni
          paesi  o  gruppi  di  paesi,  in  cui   sia   prevista   la
          possibilita' di  procedere  ad  inchieste  comunitarie  del
          genere, o, 
              - l'importo non riscosso presso un operatore in seguito
          a uno stesso errore e riferito, all'occorrenza,  a  diverse
          operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o
          uguale a 500.000 EUR. 
              2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo
          1 quando: 
              - la Commissione  abbia  gia'  adottato  una  decisione
          conformemente alla procedura di cui agli articoli da 872  a
          876 su un caso in cui si era in  presenza  di  elementi  di
          fatto e di diritto comparabili, 
              - alla Commissione sia gia' sottoposto un caso  in  cui
          si sia in presenza  di  elementi  di  fatto  e  di  diritto
          comparabili. 
              3. La pratica trasmessa alla  Commissione  deve  recare
          tutti gli elementi necessari per un  esame  esauriente  del
          caso. Essa deve includere  una  valutazione  circostanziata
          sul   comportamento    dell'operatore    interessato,    in
          particolare sulla  sua  esperienza  professionale,  la  sua
          buona fede e la  diligenza  di  cui  ha  dato  prova.  Tale
          valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti
          a comprovare che l'operatore ha agito in buona  fede.  Essa
          deve  inoltre  contenere  una  dichiarazione,  sottoscritta
          dalla  persona  interessata  al  caso  da  sottoporre  alla
          Commissione, dove si attesti che il richiedente  ha  potuto
          prendere conoscenza della pratica e che indichi o  che  non
          ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori  elementi
          che ritiene debbano figurarvi. 
              4. La  Commissione  accusa  immediata  ricezione  della
          pratica in questione allo Stato membro interessato. 
              5.  Quando  risulti  che  gli  elementi  d'informazione
          comunicati  dallo  Stato  membro   sono   insufficienti   a
          consentirle di deliberare con cognizione di causa sul  caso
          sottopostole, la Commissione puo' chiedere che  le  vengano
          comunicati elementi d'informazione complementari. 
              6. La Commissione trasmette  la  pratica  all'autorita'
          doganale e la procedura di cui agli articoli da 872  a  876
          va considerata come mai iniziata  quando  si  presenti  una
          delle seguenti situazioni: 
              - nella pratica risulti che esiste una controversia tra
          l'autorita' doganale che ha trasmesso la  pratica  e  colui
          che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3,
          sulla presentazione fattuale della situazione, 
              - la pratica sia manifestamente incompleta poiche'  non
          contiene alcun elemento atto a giustificare  l'esame  della
          pratica da parte della Commissione, 
              -  non  si  debba  procedere  alla  trasmissione  della
          pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2, 
              -  l'esistenza  dell'obbligazione  doganale   non   sia
          stabilita, 
              -  nuovi  elementi  relativi  alla  pratica,  tali   da
          modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale
          o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati
          trasmessi  alla  Commissione  dall'autorita'  doganale  nel
          corso dell'esame della pratica." 
              "Art. 905. 
              1. Quando la domanda di rimborso o di  sgravio  di  cui
          all'articolo 239, paragrafo 2, del codice sia corredata  di
          giustificazioni   tali   da   costituire   una   situazione
          particolare risultante da  circostanze  che  non  implicano
          alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da  parte
          dell'interessato,  lo   Stato   membro   da   cui   dipende
          l'autorita' doganale di decisione trasmette  il  caso  alla
          Commissione  affinche'   sia   evaso   conformemente   alla
          procedura di cui agli articoli da 906 a 909: 
              - quando  tale  autorita'  ritenga  che  la  situazione
          particolare risulti da  un'inadempienza  della  Commissione
          agli obblighi ad essa incombenti o, 
              - le circostanze del caso siano legate ai risultati  di
          un'inchiesta  comunitaria  effettuata  conformemente   alle
          disposizioni del regolamento (CE) n.  515/97  o  effettuata
          sulla base di un'altra disposizione comunitaria  o  accordo
          conclusi dalla Comunita'  con  taluni  paesi  o  gruppi  di
          paesi, in cui sia prevista la possibilita' di procedere  ad
          inchieste comunitarie del genere o, 
              - l'importo che riguarda l'interessato in seguito a una
          stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a
          diverse operazioni  d'importazione  o  d'esportazione,  sia
          superiore o uguale a 500.000 EUR. 
              Il termine "interessato" dev'essere inteso nel senso di
          cui all'articolo 899. 
              2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo
          1 quando: 
              - la Commissione  abbia  gia'  adottato  una  decisione
          conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906  a
          909 su un caso in cui si era in  presenza  di  elementi  di
          fatto e di diritto comparabili, 
              - alla Commissione sia gia' sottoposto un caso  in  cui
          si sia in presenza  di  elementi  di  fatto  e  di  diritto
          comparabili. 
              3. La pratica trasmessa alla  Commissione  deve  recare
          tutti gli elementi necessari per un  esame  esauriente  del
          caso. Essa deve includere  una  valutazione  circostanziata
          sul   comportamento    dell'operatore    interessato,    in
          particolare sulla  sua  esperienza  professionale,  la  sua
          buona fede e la  diligenza  di  cui  ha  dato  prova.  Tale
          valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti
          a comprovare che l'operatore ha agito in buona  fede.  Essa
          deve inoltre contenere una dichiarazione,  sottoscritta  da
          colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti
          che il richiedente  ha  potuto  prendere  conoscenza  della
          pratica e che indichi o che  non  ha  nulla  da  aggiungere
          oppure tutti gli ulteriori  elementi  che  ritiene  debbano
          figurarvi. 
              4. La  Commissione  accusa  immediata  ricezione  della
          pratica in questione allo Stato membro interessato. 
              5.  Quando  risulti  che  gli  elementi  d'informazione
          comunicati  dallo  Stato  membro   sono   insufficienti   a
          consentirle di deliberare con cognizione di causa sul  caso
          sottopostole, la Commissione puo' chiedere che  le  vengano
          comunicati elementi d'informazione complementari. 
              6. La Commissione trasmette  la  pratica  all'autorita'
          doganale e la procedura di cui agli articoli da 906  a  909
          va considerata come mai iniziata  quando  si  presenti  una
          delle seguenti situazioni: 
              - nella pratica risulti che esiste una controversia tra
          l'autorita' doganale che ha trasmesso la  pratica  e  colui
          che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al paragrafo 3,
          sulla presentazione fattuale della situazione, 
              - la pratica sia manifestamente incompleta poiche'  non
          contiene alcun elemento atto a giustificare  l'esame  della
          pratica da parte della Commissione, 
              -  non  si  debba  procedere  alla  trasmissione  della
          pratica ai sensi dei paragrafi 1 e 2, 
              -  l'esistenza  dell'obbligazione  doganale   non   sia
          stabilita, 
              -  nuovi  elementi  relativi  alla  pratica,  tali   da
          modificare in maniera sostanziale la presentazione fattuale
          o la valutazione giuridica della detta pratica, siano stati
          trasmessi  alla  Commissione  dall'autorita'  doganale  nel
          corso dell'esame della pratica.".