Art. 95 
 
 
 Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie 
 
  1. All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 7, alinea,  le  parole:  «,  ovvero  sui  redditi  di
capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria» sono soppresse; 
    b) al comma 8, dopo le parole: «di cui all'articolo 27,» inserire
le seguenti: «comma 3, terzo periodo e»; 
    c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), capoverso comma 3-bis
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, dopo le parole «operano sui predetti proventi
una ritenuta  con  aliquota  del  20  per  cento»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui
alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148.»; 
    d) dopo il  comma  18  e'  aggiunto  il  seguente:  «18-bis.  Nel
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il  comma  9  dell'articolo  7  e'
abrogato"». 
  2. Alle minori entrate derivanti  dal  comma  1,  valutate  in  5,5
milioni annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte
del maggior gettito di  spettanza  erariale  derivante  dal  comma  4
dell'articolo 35 del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, commi  7,  8,13  e
          18-bis, del citato decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138
          (Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria   e   per   lo   sviluppo),   convertito    con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  come
          modificati dalla presente legge: 
              "Art. 2. Disposizioni in materia di entrate. 
              (Omissis). 
              7. La disposizione di cui al comma  6  non  si  applica
          sugli  interessi,  premi  e  ogni  altro  provento  di  cui
          all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917  e  sui  redditi  diversi  di  cui
          all'articolo 67, comma  1,  lettera  c-ter),  del  medesimo
          decreto nei seguenti casi: (35) 
              a) obbligazioni e altri titoli di cui  all'articolo  31
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 601 ed equiparati; 
              b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella  lista
          di cui al decreto emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis,
          comma  1,  del  medesimo  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 917 del 1986; (28) 
              c) titoli di risparmio per  l'economia  meridionale  di
          cui all'articolo 8, comma 4  del  decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
          luglio 2011, n. 106; 
              d) piani di risparmio  a  lungo  termine  appositamente
          istituiti. 
              8. La disposizione di cui al comma  6  non  si  applica
          altresi' agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo
          26-quater del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo  27,
          comma 3, terzo periodo  e  comma  3-ter,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  al
          risultato  netto  maturato  delle   forme   di   previdenza
          complementare di cui  al  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252. 
              (omissis) 
              13. Nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 26: 
              1) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  I
          soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 23,  che  hanno
          emesso   obbligazioni,   titoli   similari    e    cambiali
          finanziarie, operano una ritenuta del  20  per  cento,  con
          obbligo di  rivalsa,  sugli  interessi  ed  altri  proventi
          corrisposti ai possessori»; 
              2)  al  comma  3,  il  secondo  e  terzo  periodo  sono
          soppressi; 
              3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. I
          soggetti  indicati  nel  comma  1  dell'articolo  23,   che
          corrispondono i proventi  di  cui  alle  lettere  g-bis)  e
          g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del testo unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   ovvero
          intervengono nella loro riscossione  operano  sui  predetti
          proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento  ovvero
          con la minore aliquota prevista per i titoli  di  cui  alle
          lettere  a)  e  b)  del  comma  7   dell'articolo   2   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.  Nel
          caso  dei  rapporti  indicati  nella  lettera  g-bis),   la
          predetta ritenuta e' operata, in luogo  della  ritenuta  di
          cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri  proventi
          maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»; 
              4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso; 
              b)  all'articolo  26-quinquies,  al  comma  3,   ultimo
          periodo, dopo le parole «prospetti periodici» sono aggiunte
          le seguenti: «al netto di una quota dei proventi riferibili
          alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
          inclusi nella lista di cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
          al periodo precedente.»; 
              c) all'articolo 27: 
              1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
              2) al comma  3,  all'ultimo  periodo,  le  parole  «dei
          quattro  noni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  un
          quarto». 
              (omissis) 
              18-bis. Nel  decreto-legge  20  giugno  1996,  n.  323,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1996,
          n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e' abrogato; ". 
              Si riporta l'articolo  26,  comma  3-bis,  lettera  a),
          numero 3), del decreto del Presidente della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del del 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              "Art. 26. Ritenute sugli interessi  e  sui  redditi  di
          capitale. 
              1. I soggetti indicati nel comma  1  dell'articolo  23,
          che hanno emesso obbligazioni, titoli similari  e  cambiali
          finanziarie, operano una ritenuta del  20  per  cento,  con
          obbligo di  rivalsa,  sugli  interessi  ed  altri  proventi
          corrisposti ai possessori . 
              2. L'Ente  poste  italiane  e  le  banche  operano  una
          ritenuta del 27 per cento, con obbligo  di  rivalsa,  sugli
          interessi ed altri  proventi  corrisposti  ai  titolari  di
          conti correnti e di depositi,  anche  se  rappresentati  da
          certificati. La predetta ritenuta e' operata  dalle  banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti alla ritenuta: 
              a) gli interessi e gli altri  proventi  corrisposti  da
          banche italiane o da filiali italiane di  banche  estere  a
          banche con sede all'estero o a  filiali  estere  di  banche
          italiane; 
              b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
          intrattenuti tra le banche ovvero tra le  banche  e  l'Ente
          poste italiane; 
              c) gli interessi a favore del  Tesoro  sui  depositi  e
          conti correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  nonche'  gli
          interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli  di  Stato"
          di cui al comma 1 dell'articolo 2 della  legge  27  ottobre
          1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione
          del debito pubblico. 
              3. Quando gli interessi ed altri  proventi  di  cui  al
          comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la  ritenuta
          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'articolo 23
          che intervengono nella loro riscossione. 
              3-bis. I soggetti indicati nel  comma  1  dell'articolo
          23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
          e g-ter) del comma 1,  dell'articolo  44  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi  approvato  con  il  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero intervengono  nella  loro  riscossione  operano  sui
          predetti proventi una ritenuta  con  aliquota  del  20  per
          cento ovvero con la minore aliquota prevista per  i  titoli
          di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.  Nel
          caso  dei  rapporti  indicati  nella  lettera  g-bis),   la
          predetta ritenuta e' operata, in luogo  della  ritenuta  di
          cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri  proventi
          maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti 
              4. Le ritenute previste nei commi da  1  a  3-bis  sono
          applicate  a  titolo  di  acconto  nei  confronti  di:   a)
          imprenditori individuali, se i titoli, i depositi  e  conti
          correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed  altri
          proventi  derivano  sono  relativi  all'impresa  ai   sensi
          dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome  collettivo,  in
          accomandita semplice ed equiparate di  cui  all'articolo  5
          del testo unico delle imposte sui redditi; c)  societa'  ed
          enti di cui alle lettere  a)  e  b)  dell'articolo  87  del
          medesimo  testo  unico   e   stabili   organizzazioni   nel
          territorio dello Stato delle societa' e degli enti  di  cui
          alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta  di  cui
          al comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora  i
          proventi derivanti dai  titoli  sottostanti  non  sarebbero
          assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti
          dei soggetti a cui siano imputabili  i  proventi  derivanti
          dai  rapporti  ivi  indicati.  Le  predette  ritenute  sono
          applicate a titolo d'imposta  nei  confronti  dei  soggetti
          esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
          in ogni altro caso . Non sono soggetti tuttavia a  ritenuta
          i proventi indicati nei  commi  3  e  3-bis  corrisposti  a
          societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice  ed
          equiparate di cui all'articolo  5  del  testo  unico,  alle
          societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)  dell'articolo
          87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e alle stabili  organizzazioni  delle  societa'  ed
          enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87. 
              5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
          operano  una  ritenuta  del  12,50  per  cento   a   titolo
          d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di  capitale
          da essi corrisposti, diversi da quelli indicati  nei  commi
          precedenti  e  da  quelli  per   i   quali   sia   prevista
          l'applicazione di altra ritenuta alla fonte  o  di  imposte
          sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
          sono  residenti  nel  territorio  dello  Stato  o   stabili
          organizzazioni  di  soggetti  non  residenti  la   predetta
          ritenuta e' applicata a  titolo  d'imposta  ed  e'  operata
          anche  sui  proventi  conseguiti  nell'esercizio  d'impresa
          commerciale. La predetta ritenuta e'  operata  anche  sugli
          interessi  ed  altri  proventi  dei  prestiti   di   denaro
          corrisposti a  stabili  organizzazioni  estere  di  imprese
          residenti, non  appartenenti  all'impresa  erogante,  e  si
          applica a titolo d'imposta sui proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito di soggetti non residenti  ed  a  titolo
          d'acconto, in ogni altro caso.". 
              Il  testo  del  comma  9   abrogato   dell'articolo   7
          decreto-legge 20  giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8   agosto   1996,   n.   425
          (Disposizioni urgenti  per  il  risanamento  della  finanza
          pubblica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno
          1996, n. 143.