Art. 96 
 
 
                           Residenza OICR 
 
  1.  L'articolo  73  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' cosi' modificato: 
    a) al comma 1 la lettera c) e' cosi'  sostituita.  «c)  gli  enti
pubblici e privati diversi dalle societa', i trust che non hanno  per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di  attivita'  commerciale
nonche' gli  organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio,
residenti nel territorio dello Stato»; 
    b)  al  comma  3,  nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole   «Si
considerano altresi'  residenti  nel  territorio  dello  Stato»  sono
aggiunte le seguenti parole «gli organismi di investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia e»; 
    c) il comma 5-quinquies  e'  cosi'  sostituito:  «5-quinquies.  I
redditi degli organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio
istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e di  quelli  con
sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel  territorio
dello  Stato,  di  cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge   30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti  dalle
imposte sui redditi purche' il fondo o il soggetto  incaricato  della
gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute
operate sui redditi di capitale sono  a  titolo  definitivo.  Non  si
applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo  26  del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e  successive  modificazioni,  sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari,  e
le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo  26  e
dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni». 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta l'articolo 73 del testo unico delle  imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
              "Art. 73. Soggetti passivi 
              1.  Sono  soggetti  all'imposta   sul   reddito   delle
          societa': 
              a) le societa' per azioni e in accomandita per  azioni,
          le  societa'  a  responsabilita'  limitata,   le   societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
              b) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato,  che
          hanno per oggetto esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
          attivita' commerciali; 
              c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',
          i trust che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli  organismi
          di investimento collettivo  del  risparmio,  residenti  nel
          territorio dello Stato; 
              d) le societa' e gli enti  di  ogni  tipo,  compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
              2. Tra gli enti diversi dalle  societa',  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle
          persone giuridiche, le  associazioni  non  riconosciute,  i
          consorzi e le  altre  organizzazioni  non  appartenenti  ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto dell'imposta si verifica  in  modo  unitario  e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del  comma  1  sono  comprese  anche  le  societa'   e   le
          associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi  in  cui  i
          beneficiari  del  trust  siano   individuati,   i   redditi
          conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso   ai
          beneficiari in proporzione  alla  quota  di  partecipazione
          individuata nell'atto di costituzione del trust o in  altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
              3. Ai fini delle imposte  sui  redditi  si  considerano
          residenti le societa' e gli enti che per la  maggior  parte
          del periodo di imposta hanno  la  sede  legale  o  la  sede
          dell'amministrazione o l'oggetto principale nel  territorio
          dello  Stato.  Si  considerano   altresi'   residenti   nel
          territorio  dello  Stato  gli  organismi  di   investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
          contraria, i trust e gli istituti aventi analogo  contenuto
          istituiti in Paesi diversi da quelli indicati  nel  decreto
          del Ministro delle finanze  4  settembre  1996,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19  settembre  1996,  e
          successive modificazioni, in cui almeno uno dei  disponenti
          ed almeno uno dei beneficiari del trust  siano  fiscalmente
          residenti  nel  territorio  dello  Stato.  Si  considerano,
          inoltre, residenti  nel  territorio  dello  Stato  i  trust
          istituiti in uno  Stato  diverso  da  quelli  indicati  nel
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
          quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto
          residente nel territorio dello Stato effettui in favore del
          trust  un'attribuzione  che  importi  il  trasferimento  di
          proprieta'  di  beni  immobili  o  la  costituzione  o   il
          trasferimento  di  diritti  reali  immobiliari,  anche  per
          quote, nonche' vincoli di destinazione sugli stessi. 
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e' determinato in base alla legge, all'atto  costitutivo  o
          allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura privata autenticata  o  registrata.  Per  oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente  gli  scopi  primari  indicati  dalla   legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
              5. In mancanza dell'atto costitutivo  o  dello  statuto
          nelle  predette  forme,  l'oggetto   principale   dell'ente
          residente   e'   determinato    in    base    all'attivita'
          effettivamente esercitata nel territorio dello Stato;  tale
          disposizione  si  applica  in  ogni  caso  agli  enti   non
          residenti. 
              5-bis. Salvo prova contraria,  si  considera  esistente
          nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione  di
          societa'  ed  enti,   che   detengono   partecipazioni   di
          controllo, ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,  del
          codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
          comma 1, se, in alternativa: 
              a) sono controllati,  anche  indirettamente,  ai  sensi
          dell'articolo 2359, primo  comma,  del  codice  civile,  da
          soggetti residenti nel territorio dello Stato; 
              b)   sono   amministrati    da    un    consiglio    di
          amministrazione, o altro organo  equivalente  di  gestione,
          composto  in  prevalenza  di  consiglieri   residenti   nel
          territorio dello Stato. 
              5-ter. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          controllo di cui  al  comma  5-bis,  rileva  la  situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per le persone  fisiche  si  tiene  conto  anche  dei  voti
          spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
              5-quater.  Salvo  prova   contraria,   si   considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti  il
          cui patrimonio sia investito in misura prevalente in  quote
          di  fondi  di  investimento  immobiliare  chiusi   di   cui
          all'articolo  37  del  testo  unico  di  cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  siano  controllati
          direttamente o indirettamente, per il tramite  di  societa'
          fiduciarie o per interposta persona, da soggetti  residenti
          in  Italia.  Il   controllo   e'   individuato   ai   sensi
          dell'articolo 2359,  commi  primo  e  secondo,  del  codice
          civile, anche  per  partecipazioni  possedute  da  soggetti
          diversi dalle societa'. 
              5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento
          collettivo del risparmio istituiti in Italia,  diversi  dai
          fondi immobiliari, e di quelli  con  sede  in  Lussemburgo,
          gia'  autorizzati  al  collocamento  nel  territorio  dello
          Stato, di cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge  30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  25  novembre  1983,  n.  649,  e   successive
          modificazioni,  sono  esenti  dalle  imposte  sui   redditi
          purche' il fondo o il soggetto  incaricato  della  gestione
          sia  sottoposto  a  forme  di  vigilanza  prudenziale.   Le
          ritenute operate sui redditi  di  capitale  sono  a  titolo
          definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai commi
          2 e 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
          e  successive  modificazioni,  sugli  interessi  ed   altri
          proventi dei  conti  correnti  e  depositi  bancari,  e  le
          ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo
          26  e  dall'articolo  26-quinquies  del  predetto   decreto
          nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,  n.
          77, e successive modificazioni. 
              Il testo dell' articolo  11-bis  del  decreto-legge  30
          settembre 1983,  n.  512,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (Disposizioni relative
          ad alcune ritenute  alla  fonte  sugli  interessi  e  altri
          proventi  di  capitale9,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 1° ottobre 1983, n. 270. 
              Si riporta il testo dell'articolo  26  e  dell'articolo
          26-quinquies  del  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  600  e
          successive modificazioni: 
              "Art. 26. (Ritenute sugli interessi e  sui  redditi  di
          capitale) 
              1. I soggetti indicati nel comma  1  dell'articolo  23,
          che hanno emesso obbligazioni, titoli similari  e  cambiali
          finanziarie, operano una ritenuta del  20  per  cento,  con
          obbligo di  rivalsa,  sugli  interessi  ed  altri  proventi
          corrisposti ai possessori . 
              2. L'Ente  poste  italiane  e  le  banche  operano  una
          ritenuta del 27 per cento , con obbligo di  rivalsa,  sugli
          interessi ed altri  proventi  corrisposti  ai  titolari  di
          conti correnti e di depositi,  anche  se  rappresentati  da
          certificati. La predetta ritenuta e' operata  dalle  banche
          anche  sui  buoni  fruttiferi  da  esse  emessi.  Non  sono
          soggetti alla ritenuta: 
              a) gli interessi e gli altri  proventi  corrisposti  da
          banche italiane o da filiali italiane di  banche  estere  a
          banche con sede all'estero o a  filiali  estere  di  banche
          italiane; 
              b) gli interessi derivanti da depositi e conti correnti
          intrattenuti tra le banche ovvero tra le  banche  e  l'Ente
          poste italiane; 
              c) gli interessi a favore del  Tesoro  sui  depositi  e
          conti correnti  intestati  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  nonche'  gli
          interessi sul "Fondo di ammortamento dei titoli  di  Stato"
          di cui al comma 1 dell'articolo 2 della  legge  27  ottobre
          1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione
          del debito pubblico. 
              3. Quando gli interessi ed altri  proventi  di  cui  al
          comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la  ritenuta
          ivi prevista e' operata dai soggetti di cui all'articolo 23
          che intervengono nella loro riscossione. 
              3-bis. I soggetti indicati nel  comma  1  dell'articolo
          23, che corrispondono i proventi di cui alle lettere g-bis)
          e g-ter) del comma 1,  dell'articolo  44  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi  approvato  con  il  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          ovvero intervengono  nella  loro  riscossione  operano  sui
          predetti proventi una ritenuta  con  aliquota  del  20  per
          cento ovvero con la minore aliquota prevista per  i  titoli
          di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.  Nel
          caso  dei  rapporti  indicati  nella  lettera  g-bis),   la
          predetta ritenuta e' operata, in luogo  della  ritenuta  di
          cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri  proventi
          maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti 
              4. Le ritenute previste nei commi da  1  a  3-bis  sono
          applicate  a  titolo  di  acconto  nei  confronti  di:   a)
          imprenditori individuali, se i titoli, i depositi  e  conti
          correnti, nonche' i rapporti da cui gli interessi ed  altri
          proventi  derivano  sono  relativi  all'impresa  ai   sensi
          dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917; b) societa' in nome  collettivo,  in
          accomandita semplice ed equiparate di  cui  all'articolo  5
          del testo unico delle imposte sui redditi; c)  societa'  ed
          enti di cui alle lettere  a)  e  b)  dell'articolo  87  del
          medesimo  testo  unico   e   stabili   organizzazioni   nel
          territorio dello Stato delle societa' e degli enti  di  cui
          alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta  di  cui
          al comma 3-bis e' applicata a titolo di acconto, qualora  i
          proventi derivanti dai  titoli  sottostanti  non  sarebbero
          assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti
          dei soggetti a cui siano imputabili  i  proventi  derivanti
          dai  rapporti  ivi  indicati.  Le  predette  ritenute  sono
          applicate a titolo d'imposta  nei  confronti  dei  soggetti
          esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed
          in ogni altro caso . Non sono soggetti tuttavia a  ritenuta
          i proventi indicati nei  commi  3  e  3-bis  corrisposti  a
          societa' in nome collettivo,  in  accomandita  semplice  ed
          equiparate di cui all'articolo  5  del  testo  unico,  alle
          societa' ed enti di cui alle lettere a) e b)  dell'articolo
          87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e alle stabili  organizzazioni  delle  societa'  ed
          enti di cui alla lettera d) dello stesso articolo 87. 
              5. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23
          operano  una  ritenuta  del  12,50  per  cento   a   titolo
          d'acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di  capitale
          da essi corrisposti, diversi da quelli indicati  nei  commi
          precedenti  e  da  quelli  per   i   quali   sia   prevista
          l'applicazione di altra ritenuta alla fonte  o  di  imposte
          sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non
          sono  residenti  nel  territorio  dello  Stato  o   stabili
          organizzazioni  di  soggetti  non  residenti  la   predetta
          ritenuta e' applicata a  titolo  d'imposta  ed  e'  operata
          anche  sui  proventi  conseguiti  nell'esercizio  d'impresa
          commerciale. La predetta ritenuta e'  operata  anche  sugli
          interessi  ed  altri  proventi  dei  prestiti   di   denaro
          corrisposti a  stabili  organizzazioni  estere  di  imprese
          residenti, non  appartenenti  all'impresa  erogante,  e  si
          applica a titolo d'imposta sui proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito di soggetti non residenti  ed  a  titolo
          d'acconto, in ogni altro caso." 
              "Art. 26-quinquies (Ritenuta sui  redditi  di  capitale
          derivanti  dalla  partecipazione   ad   OICR   italiani   e
          lussemburghesi storici) 
              1. Sui proventi di cui alla lettera g)  dell'  articolo
          44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
          investimento collettivo del risparmio con sede  in  Italia,
          diversi dai fondi immobiliari,  e  a  quelli  con  sede  in
          Lussemburgo,   gia'   autorizzati   al   collocamento   nel
          territorio dello Stato, di cui  all'  articolo  11-bis  del
          decreto-legge 30 settembre 1983, n.  512,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  novembre  1983,  n.  649,  e
          successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni
          collocate  nel  territorio  dello  Stato,  le  societa'  di
          gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del
          collocamento delle quote o azioni di cui al citato articolo
          11-bis del decreto-legge  30  settembre  1983,  n.  512,  e
          quelli  di  cui  all'articolo  23  del   presente   decreto
          incaricati della loro negoziazione,  operano  una  ritenuta
          del 12,50 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti
          organismi  siano  immesse  in  un   sistema   di   deposito
          accentrato gestito da una  societa'  autorizzata  ai  sensi
          dell' articolo  80  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  la  ritenuta  e'
          applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del  presente
          decreto presso  i  quali  le  quote  o  azioni  sono  state
          depositate,  direttamente  o  indirettamente  aderenti   al
          suddetto  sistema  di  deposito  accentrato,  nonche'   dai
          soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito
          accentrato ovvero a sistemi esteri di  deposito  accentrato
          aderenti al medesimo sistema. 
              2. I soggetti non residenti di cui al comma  1,  ultimo
          periodo, nominano  quale  loro  rappresentante  fiscale  in
          Italia  una  banca  o  una  societa'   di   intermediazione
          mobiliare,  residente  nel  territorio  dello  Stato,   una
          stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese  di
          investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
          accentrata di strumenti  finanziari  autorizzata  ai  sensi
          dell' articolo  80  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.  Il  rappresentante
          fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti  negli
          stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per
          i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede
          a: 
              a) versare la ritenuta di cui al comma 1; 
              b)  fornire,  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta
          dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o  documento
          utile  per  comprovare  il  corretto   assolvimento   degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta. 
              3. La ritenuta  di  cui  al  comma  1  si  applica  sui
          proventi  distribuiti   in   costanza   di   partecipazione
          all'organismo di investimento e su  quelli  compresi  nella
          differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o  di
          cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
          sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In
          ogni caso, il valore e il costo delle  quote  o  azioni  e'
          rilevato dai prospetti periodici. al netto di una quota dei
          proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
          all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni
          emesse dagli Stati inclusi nella lista di  cui  al  decreto
          emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del  testo
          unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.
          Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
          stabilite le modalita' di individuazione  della  quota  dei
          proventi di cui al periodo precedente. 
              4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a  titolo
          di acconto nei confronti di: a)  imprenditori  individuali,
          se le partecipazioni sono  relative  all'impresa  ai  sensi
          dell'  articolo  65  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; b) societa' in  nome  collettivo,
          in accomandita semplice ed equiparate di cui all'  articolo
          5 del predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
          lettere a) e b) dell' articolo 73, comma  1,  del  medesimo
          testo unico e stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato delle societa' e  degli  enti  di  cui  al  comma  1,
          lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti  di  tutti
          gli  altri  soggetti,  compresi  quelli  esenti  o  esclusi
          dall'imposta sul reddito delle  societa',  la  ritenuta  e'
          applicata a titolo d'imposta. 
              5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi  di  cui
          al  comma  1  percepiti  da  soggetti  non  residenti  come
          indicati nell' articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile
          1996, n. 239. 
              6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di  cui  al
          comma 1 si considera cessione  anche  il  trasferimento  di
          quote o azioni a rapporti di  custodia,  amministrazione  o
          gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
          rapporti di provenienza, salvo  che  il  trasferimento  sia
          avvenuto per successione o donazione. In  questo  caso,  il
          contribuente fornisce al soggetto  tenuto  all'applicazione
          della ritenuta la necessaria provvista.". 
              Si riporta l'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,
          n. 77, e successive modificazioni Istituzione e  disciplina
          dei fondi comuni  d'investimento  mobiliare)  ,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1983, n. 85: 
              "Art.  10-ter.  Disposizioni  tributarie  sui  proventi
          delle quote di  organismi  di  investimento  collettivo  in
          valori mobiliari di diritto estero. 
              1. Sui proventi di  cui  all'  articolo  44,  comma  1,
          lettera g), del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
          investimento collettivo  in  valori  mobiliari  di  diritto
          estero conformi alla direttiva  2009/65/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati  negli
          Stati membri dell'Unione europea  e  negli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi  dell'
          articolo 168-bis del medesimo testo unico e le cui quote  o
          azioni sono collocate nel territorio dello Stato  ai  sensi
          dell' articolo 42 del testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i  soggetti  residenti
          incaricati  del  pagamento  dei  proventi   medesimi,   del
          riacquisto o  della  negoziazione  delle  quote  o  azioni,
          operano una ritenuta del 12,50 per cento.  La  ritenuta  si
          applica   sui   proventi   distribuiti   in   costanza   di
          partecipazione all'organismo di investimento  e  su  quelli
          compresi nella differenza tra il  valore  di  riscatto,  di
          cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il valore
          medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote
          o  azioni  medesime.  In   ogni   caso   come   valore   di
          sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle quote o
          azioni rilevato dai prospetti periodici relativi alla  data
          di acquisto delle quote o azioni medesime. 
              2.  La  ritenuta  del  12,50  per  cento  e'   altresi'
          applicata dai medesimi soggetti  di  cui  al  comma  1  sui
          proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera g),  del
          citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi  derivanti
          dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
          in valori mobiliari di diritto  estero  non  conformi  alla
          direttiva  2009/65/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, e assoggettati  a  forme  di
          vigilanza  nei  Paesi  esteri  nei  quali  sono  istituiti,
          situati negli Stati  membri  dell'Unione  europea  e  negli
          Stati aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo
          che sono inclusi nella lista di cui al decreto  emanato  ai
          sensi dell' articolo 168-bis del medesimo testo unico delle
          imposte sui redditi e le cui quote o azioni sono  collocate
          nel territorio dello Stato ai sensi dell' articolo  42  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio  1998,  n.  58.  La  ritenuta  si  applica  sui
          proventi  distribuiti   in   costanza   di   partecipazione
          all'organismo di investimento e su  quelli  compresi  nella
          differenza tra il valore di  riscatto,  di  cessione  o  di
          liquidazione  delle  quote  o  azioni  e  il  valore  medio
          ponderato di sottoscrizione o di  acquisto  delle  quote  o
          azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o  acquisto  e'
          documentato   dal   partecipante.   In    mancanza    della
          documentazione   il   costo   e'   documentato   con    una
          dichiarazione sostitutiva. 
              2-bis.  I  proventi  di  cui  ai  commi  1  e  2   sono
          determinati al netto di una quota dei  proventi  riferibili
          alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
          inclusi nella lista di cui  al  decreto  emanato  ai  sensi
          dell'articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  stabilite  le
          modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
          al periodo precedente. 
              3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di  cui  ai
          commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di
          quote  o  azioni  a  diverso  intestatario,  salvo  che  il
          trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.  In
          questo caso, il contribuente fornisce  al  soggetto  tenuto
          all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista. 
              4. La ritenuta di cui ai commi 1 e  2  e'  applicata  a
          titolo  di  acconto  nei  confronti  di:  a)   imprenditori
          individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
          ai sensi dell' articolo 65 del  citato  testo  unico  delle
          imposte sui redditi; b) societa'  in  nome  collettivo,  in
          accomandita semplice ed equiparate di cui all'  articolo  5
          del predetto testo unico; c) societa' ed enti di  cui  alle
          lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 73 del  medesimo
          testo unico e stabili organizzazioni nel  territorio  dello
          Stato delle societa' e degli enti di cui  alla  lettera  d)
          del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti  di  tutti
          gli  altri  soggetti,  compresi  quelli  esenti  o  esclusi
          dall'imposta sul reddito delle  societa',  la  ritenuta  e'
          applicata a titolo d'imposta. 
              5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi  1
          e 2 siano  collocate  all'estero,  o  comunque  i  relativi
          proventi  siano  conseguiti  all'estero,  la  ritenuta   e'
          applicata dai soggetti di cui all' articolo 23 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          che intervengono nella loro riscossione. 
              6. I proventi di cui all' articolo 44, comma 1, lettera
          g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  derivanti
          dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
          in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di
          cui ai commi  1  e  2,  concorrono  a  formare  il  reddito
          imponibile dei  partecipanti,  sia  che  vengano  percepiti
          sotto  forma  di  proventi  distribuiti  sia  che   vengano
          percepiti quale  differenza  tra  il  valore  di  riscatto,
          cessione o liquidazione delle quote o azioni e il valore di
          sottoscrizione o acquisto. Il costo  unitario  di  acquisto
          delle  quote  o  azioni  si  assume  dividendo   il   costo
          complessivo delle quote o azioni acquistate o  sottoscritte
          per la loro quantita'. 
              7. Sui proventi di cui al comma 6 i  soggetti  indicati
          all'  articolo  23  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  che  intervengono
          nella loro riscossione operano una ritenuta del  12,50  per
          cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi. 
              8. Gli organismi di investimento collettivo  in  valori
          mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2  possono,
          con  riguardo  agli  investimenti  effettuati  in   Italia,
          avvalersi  delle  convenzioni  stipulate  dalla  Repubblica
          italiana per evitare le  doppie  imposizioni  relativamente
          alla  parte  dei  redditi  e   proventi   proporzionalmente
          corrispondenti  alle  loro  quote  o  azioni  possedute  da
          soggetti non residenti in Italia. 
              9. Le disposizioni di  cui  al  comma  8  si  applicano
          esclusivamente agli organismi aventi sede in uno  Stato  la
          cui legislazione riconosca analogo diritto  agli  organismi
          di investimento collettivo italiani.".