Art. 97 Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo, nonche' al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticita' e dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinche' siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione. 2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi: a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute; b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attivita' di trattamento del denaro contante; c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino', che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attivita' accessorie; 3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010. 4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita' indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsita' e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003. La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate. 6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente: ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione; effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro; effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010; formazione del personale in conformita' alle modalita' definite dagli Stati membri. 7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia puo' avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonche' prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre autorita' nazionali competenti, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinarele attivita' di cui al presente articolo e all'articolo 8-bis. 9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finche' non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce di per se' inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio' puo' comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea. 12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attivita' di vigilanza. 13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al comma 9, da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorita' di controllo competente perche' valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo. b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti: «Art. 8-bis. (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita'). - 1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsita' ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorita' competente. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea. 3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorita' Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonche' quando le verifiche cui la trasmissione e' finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione. 4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita' in giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente. 5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsita' e la medesima non e' tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale. 6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978 n. 154 e dall'articolo 8 del presente decreto. 7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 8-ter.(Segreto d'ufficio). - 1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita' pubbliche in ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette autorita' soltanto per le finalita' istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 152 e' sostituito dal seguente: «152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsita', secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». b) il comma 153 e' sostituito dal seguente: «153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.». c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente: «153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di dati e informazioni.». 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi La Legge 23-11-2001 n. 409 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274. Il Regolamento (CE) 28-6-2001 n. 1338/2001 (Regolamento del Consiglio che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione) e' stato pubblicato nella G.U.C.E. 4 luglio 2001, n. L 181. Entrato in vigore il 4 luglio 2001. Il Regolamento (CE) 15-12-2010 n. 1210/2010 (Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione) e' stato pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2010, n. L 339. Si riporta il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 21-11-2007 n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.: "Art. 14. Altri soggetti. 1. Ai fini del presente decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attivita' specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.". Si riporta il testo degli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2001, n. 224: "Art. 8. Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro. 1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticita' e dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono rimettere in circolazione e provvedono affinche' siano individuate quelle false e quelle inidonee alla circolazione. 2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi: a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute; b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attivita' di trattamento del denaro contante; c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino', che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attivita' accessorie. 3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticita' ed idoneita' delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n. 1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento (UE) n. 1210/2010. 4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita' indicate al comma 2, ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette di falsita' e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate o mutilate e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003. La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e' subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere rimborsate. 6. Al «Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC» presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente: - ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione; - effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in euro; - effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010; - formazione del personale in conformita' alle modalita' definite dagli Stati membri. 7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del contante al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca d'Italia puo' avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono necessari, nonche' prelevare esemplari di banconote processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla verifica. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il «Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC» e le altre autorita' nazionali competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare le attivita' di cui agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come modificati e integrati dal presente articolo. 9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2010, al presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al comma 9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al comma 9, richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di tempo specificato. Finche' non sia stato posto rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto in questione di rimettere in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce di per se' inosservanza ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il trattamento delle banconote, cio' puo' comportare la sua cancellazione dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito della Banca Centrale Europea. 12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al comma 9, da parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse possono avere per l'attivita' di vigilanza. 13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al comma 9a, da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorita' di controllo competente perche' valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo." "Art. 8-bis. Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita'. 1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di falsita' ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorita' competente. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea. 3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorita' Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne tutte le banconote in euro in custodia nonche' quando le verifiche cui la trasmissione e' finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di falsificazione. 4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai commi 2 e 3, con riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la restituzione agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi 2 e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita' in giudizio, la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente. 5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia delle banconote in euro sospette di falsita' e la medesima non e' tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale. 6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo, sono esercitate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154 e dall'articolo 8 della presente legge. 7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.". Si riporta il testo dell'articolo 145 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. "Art. 145. Procedura sanzionatoria. 1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, contestati gli addebiti alle persone e alla banca, alla societa' o all'ente interessati e valutate le deduzioni presentate entro trenta giorni, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte applicano le sanzioni con provvedimento motivato. 2. 3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 3, 3-bis e 4, e' pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e spese della banca, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal presente titolo e' pubblicato per estratto sul bollettino previsto dall'articolo 8. 4. 5. 6. 7. 8. [ 9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10. Le banche, le societa' o gli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3 e sono tenuti a esercitare il regresso verso i responsabili. 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.". Il D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, S.O. Si riporta il testo dell'art. 1 della L. 20-4-1978 n. 154 (Costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1978, n. 124: "Art. 1. Nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' costituita, con contabilita' separata, la sezione Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n. 559 , ed i relativi regolamenti di attuazione, con le integrazioni e le modifiche previste dalla presente legge. L'Istituto Poligrafico dello Stato assume la denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Esso provvede, oltre ai compiti indicati nell'articolo 2 della predetta legge n. 559, tramite la sezione Zecca, ai seguenti compiti: conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti; conio di monete estere; conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni; conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati; fabbricazione in esclusiva di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato; fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati; fabbricazione di contrassegni di Stato; fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici; promozione dell'attivita' della scuola dell'arte della medaglia e del museo della Zecca; esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati; riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato; partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica; perizia delle monete ritenute false; conio di monete commemorative o celebrative; fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato; promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.". Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 152, 153 e 153-bis del decreto legge 3-10-2006 n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006, n. 230, come modificato dalla presente legge: "Art. 2. Misure in materia di riscossione. 152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsita', secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante responsabile e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. 153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di dati e informazioni.".