Art. 97 
 
Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  nonche'  al
  decreto-legge   3   ottobre   2006,   n.   262,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 
 
  1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE)  n.  44/2009  del
Consiglio del 18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento  (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001  che  definisce  talune
misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione,
alla Decisione 2010/14 della Banca centrale europea del 16  settembre
2010  relativa  ai  controlli  di  autenticita'  ed  idoneita'  delle
banconote denominate  in  euro  ed  al  loro  ricircolo,  nonche'  al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 15 dicembre  2010,  relativo  alla  autenticazione  delle  monete
metalliche in euro e al trattamento  delle  monete  non  adatte  alla
circolazione ed al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a  quello
dell'Unione europea, al decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  409,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
      1. I gestori del contante  si  assicurano  dell'autenticita'  e
dell'idoneita' a circolare delle banconote e delle monete  metalliche
in  euro  che  intendono  rimettere  in  circolazione  e   provvedono
affinche' siano individuate  quelle  false  e  quelle  inidonee  alla
circolazione. 
      2.  Agli  effetti  della  presente  sezione,  per  gestori  del
contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attivita' di
pagamento,  le  Poste  Italiane  S.p.A.,   gli   altri   intermediari
finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonche' gli operatori
economici che partecipano  alla  gestione  e  alla  distribuzione  al
pubblico di banconote e monete metalliche, compresi: 
        a)  i  soggetti  la  cui  attivita'  consiste  nel   cambiare
banconote o monete metalliche di altre valute; 
        b)  i  soggetti  che  svolgono  attivita'  di  custodia   e/o
trasporto di denaro contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b),
del Decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  limitatamente
all'esercizio dell'attivita' di trattamento del denaro contante; 
        c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino',
che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione  al
pubblico di banconote mediante distributori automatici  di  banconote
nei limiti di dette attivita' accessorie; 
  3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1,  sono
svolte conformemente alla  Decisione  della  Banca  Centrale  Europea
(ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010  e  successive  modificazioni
relativa ai controlli di autenticita' ed  idoneita'  delle  banconote
denominate in euro ed al loro ricircolo. Le  verifiche  sulle  monete
metalliche in euro, previste al comma 1,  sono  svolte  conformemente
alla normativa europea e, in  particolare,  al  Regolamento  (CE)  n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento  (CE)  n.  44/2009  e  dal
Regolamento (UE) n. 1210/2010. 
  4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le  banconote
e le monete metalliche in euro da essi ricevute riguardo  alle  quali
hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano  false  e
le trasmettono senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia  e
all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
  5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita'  indicate  al
comma 2,  ritirano  dalla  circolazione  le  banconote  e  le  monete
metalliche in euro da  essi  ricevute  che  risultano  inidonee  alla
circolazione  ma  che  non  risultano  sospette  di  falsita'  e   ne
corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le  monete
metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e  al
Centro nazionale di analisi delle monete -  CNAC,  presso  l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato. 
  La corresponsione del controvalore delle  banconote  che  risultano
inidonee alla  circolazione  in  quanto  danneggiate  o  mutilate  e'
subordinata al rispetto dei requisiti previsti dalla Decisione  della
Banca Centrale Europea 2003/4 del 20 marzo 2003. 
  La corresponsione del  controvalore  delle  monete  metalliche  che
risultano  inidonee  alla  circolazione  in  quanto  danneggiate   e'
subordinata  al  rispetto  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa
europea e, in particolare, al  Regolamento  (UE),  n.  1210/2010.  In
relazione  a  quanto  previsto  dell'articolo  8,  paragrafo  2,  del
Regolamento (UE) n. 1210/2010,  le  monete  metalliche  in  euro  non
adatte alla circolazione che siano state deliberatamente  alterate  o
sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto di  alterarle
non possono essere rimborsate. 
  6. Al "Centro nazionale di analisi  delle  monete  -  CNAC"  presso
l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  di  cui  all'elenco
pubblicato dalla Banca Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002
C 173/02,  sono  attribuiti  i  compiti  e  le  funzioni  di  cui  al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 e specificatamente: 
    ricezione delle monete metalliche  in  euro  sospette  di  essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione; 
    effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento  delle  monete
metalliche in euro; 
    effettuazione  dei  controlli  annuali  di  cui  all'articolo  6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010; 
    formazione del personale in conformita' alle  modalita'  definite
dagli Stati membri. 
  7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del
contante al fine di verificare il rispetto  degli  obblighi  previsti
dalla Decisione della Banca Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16
settembre 2010 e successive modificazioni, dal  presente  articolo  e
dalle disposizioni  attuative  del  medesimo,  con  riferimento  alle
banconote in euro. Per l'espletamento dei controlli nei confronti dei
gestori del contante sottoposti a vigilanza ispettiva del Corpo della
Guardia di Finanza ai  sensi  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive  modificazioni,  la
Banca  d'Italia  puo'  avvalersi,  anche  sulla  base   di   appositi
protocolli d'intesa  all'uopo  stipulati,  della  collaborazione  del
predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i poteri ad
esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e
delle  imposte  sui  redditi,  nell'ambito   delle   risorse   umane,
finanziarie  e  strumentali  previste  a  legislazione  vigente.  Gli
ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli  atti  che
ritengono  necessari,  nonche'  prelevare  esemplari   di   banconote
processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia;
in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di far presenziare  un
proprio rappresentante alla verifica. 
  8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la  Banca  d'Italia,
il "Centro nazionale di analisi delle  monete  -  CNAC"  e  le  altre
autorita' nazionali competenti,  di  cui  al  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 26  settembre  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  271
del 19 novembre 2002, stipuleranno appositi  protocolli  d'intesa  al
fine  di  coordinarele  attivita'  di  cui  al  presente  articolo  e
all'articolo 8-bis. 
  9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle  finanze,
nell'ambito delle rispettive  competenze  sulle  banconote  e  monete
metalliche in  euro,  emanano  disposizioni  attuative  del  presente
articolo,  anche  con  riguardo  alle  procedure,  all'organizzazione
occorrente  per  il  trattamento  del  contante,  ai  dati   e   alle
informazioni che i gestori del contante sono  tenuti  a  trasmettere,
nonche', relativamente alle monete metalliche in  euro,  alle  misure
necessarie a garantire la corretta attuazione del Regolamento (UE) n.
1210/2010. Le disposizioni emanate ai sensi del presente  comma  sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla  Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e
successive  modificazioni,  al  Regolamento  (CE)  n.   44/2009   del
Consiglio del 18 dicembre 2008, recante modifiche al Regolamento (CE)
n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al Regolamento (UE) n.
1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del  15  dicembre  2010,  al
presente articolo, nonche' delle disposizione  attuative  di  cui  al
comma 9, la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, nell'ambito delle rispettive competenze  sulle  banconote  e
monete metalliche in euro, applicano, nei confronti dei  gestori  del
contante, una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  ad
euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca d'Italia si applica,
in quanto compatibile, l'articolo  145  del  Decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104. 
  11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui
casi di inosservanza delle disposizioni di cui alla  Decisione  della
Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizioni attuative di cui al comma 9,  richiede  al  gestore  del
contante di  adottare  misure  correttive  entro  un  arco  di  tempo
specificato. Finche' non sia  stato  posto  rimedio  all'inosservanza
contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto  in  questione
di rimettere in  circolazione  il  taglio  o  i  tagli  di  banconote
interessati. In ogni caso, il  comportamento  non  collaborativo  del
gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia in  relazione
a un'ispezione costituisce di  per  se'  inosservanza  ai  sensi  del
presente articolo e delle relative disposizioni attuative.  Nel  caso
in  cui  la  violazione  sia  dovuta  a  un  difetto  del   tipo   di
apparecchiatura  per  il  trattamento  delle  banconote,  cio'   puo'
comportare la sua  cancellazione  dall'elenco  delle  apparecchiature
conformi alla normativa pubblicato  sul  sito  della  Banca  Centrale
Europea. 
  12. Le violazioni delle disposizioni di cui  alla  Decisione  della
Banca  Centrale  Europea  (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010   e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizione attuative di cui al comma 9, da parte  di  banche  o  di
altri intermediari finanziari e prestatori di  servizi  di  pagamento
sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che  esse
possono avere per l'attivita' di vigilanza. 
  13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla  Decisione
della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16  settembre  2010  e
successive  modificazioni,  al  presente  articolo,   nonche'   delle
disposizioni attuative di cui al comma 9, da  parte  di  gestori  del
contante diversi da quelli previsti al comma 12, la Banca d'Italia  e
il  Ministero  dell'Economia  e  delle  finanze,  nell'ambito   delle
rispettive competenze sulle banconote e monete  metalliche  in  euro,
informano  l'autorita'  di  controllo   competente   perche'   valuti
l'adozione delle misure e delle  sanzioni  previste  dalla  normativa
vigente. 
  14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti  commi,  la  Banca
d'Italia pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore
adottati nei confronti dei gestori del  contante  per  l'inosservanza
del presente articolo o delle disposizioni attuative del medesimo. 
    b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art.  8-bis.  (Disposizioni  concernenti  la  custodia   delle
banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsita').  -
1. La Banca d'Italia  mantiene  in  custodia  le  banconote  in  euro
sospette di falsita' ritirate dalla circolazione  ovvero  oggetto  di
sequestro ai sensi delle norme di procedura  penale  fino  alla  loro
trasmissione all'Autorita' competente. 
      2. In deroga a quanto previsto al comma 1,  la  Banca  d'Italia
trasmette, nei casi previsti dal Regolamento (CE) n.  1338/2001  come
modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009, le banconote  di  cui  al
comma 1 alle altre Banche Centrali  Nazionali,  alla  Banca  Centrale
Europea e ad  altre  istituzioni  ed  organi  competenti  dell'Unione
europea. 
      3.  La  Banca  d'Italia  informa  preventivamente   l'Autorita'
Giudiziaria della trasmissione delle banconote ai sensi del  comma  2
quando la  trasmissione  concerne  tutte  le  banconote  in  euro  in
custodia  nonche'  quando  le  verifiche  cui  la   trasmissione   e'
finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le  banconote
custodite   che   presentano   le   medesime    caratteristiche    di
falsificazione. 
      4. Dal momento della trasmissione eseguita  in  conformita'  ai
commi 2 e  3,  con  riferimento  alle  banconote  trasmesse,  non  si
applicano alla Banca d'Italia le disposizioni nazionali che obbligano
il custode a conservare presso di se' le cose e a presentarle a  ogni
richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta la  restituzione
agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei commi  2
e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita'  in  giudizio,
la Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo
equivalente. 
      5. Alla Banca d'Italia non e'  dovuto  alcun  compenso  per  la
custodia delle banconote in euro sospette di falsita' e  la  medesima
non e' tenuta a versare cauzione per la custodia di banconote oggetto
di sequestro penale. 
      6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca  d'Italia  in
relazione alle banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a
5 del presente articolo, sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato quando si tratta di monete metalliche, fermo quanto
gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile  1978  n.  154  e
dall'articolo 8 del presente decreto. 
      7. Con decreto del  Ministro  della  Giustizia  possono  essere
emanate disposizioni per l'applicazione dei commi precedenti e per il
loro  coordinamento  con  le  vigenti  norme  in  materia  penale   e
processuale  penale,  sentita  la  Banca  d'Italia  e  il   Ministero
dell'Economia e delle finanze  con  riguardo,  rispettivamente,  alle
banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto e'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
      Art.  8-ter.(Segreto  d'ufficio).   -   1.   Le   notizie,   le
informazioni e i  dati  in  possesso  delle  autorita'  pubbliche  in
ragione dell'esercizio dei poteri  previsti  nella  presente  sezione
sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica
amministrazione e possono essere utilizzati dalle predette  autorita'
soltanto per le  finalita'  istituzionali  ad  esse  assegnate  dalla
legge. Il segreto non puo' essere opposto  all'autorita'  giudiziaria
quando le informazioni richieste siano necessarie per le  indagini  o
per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. 
      2. All'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 152 e' sostituito dal seguente: 
          «152.  I  gestori  del  contante   trasmettono,   per   via
telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze i  dati  e  le
informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e  di
monete  metalliche  in  euro  sospette  di   falsita',   secondo   le
disposizioni applicative  stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze con provvedimento pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.». 
        b) il comma 153 e' sostituito dal seguente: 
          «153. In caso di violazione  del  comma  152  del  presente
articolo o delle disposizioni  applicative  del  medesimo  comma,  al
gestore  del  contante  responsabile  e'  applicabile   la   sanzione
amministrativa pecuniaria  fino  ad  euro  5.000.  La  competenza  ad
applicare la sanzione  spetta  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento del Tesoro.». 
        c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente: 
          «153-bis. Fino all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni
applicative di cui al comma 152, continuano ad applicarsi le  vigenti
disposizioni in materia di inoltro al Ministero dell'economia e delle
finanze di dati e informazioni.». 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio   dello   Stato   e   le
amministrazioni  competenti  provvedono   con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
              La Legge 23-11-2001 n. 409 (Conversione in  legge,  con
          modificazioni, del D.L. 25 settembre 2001, n. 350,  recante
          disposizioni urgenti in vista dell'introduzione  dell'euro)
          e' stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  24  novembre
          2001, n. 274. 
              Il Regolamento (CE) 28-6-2001 n. 1338/2001 (Regolamento
          del Consiglio che definisce talune misure  necessarie  alla
          protezione dell'euro contro  la  falsificazione)  e'  stato
          pubblicato nella G.U.C.E. 4 luglio 2001, n. L 181.  Entrato
          in vigore il 4 luglio 2001. 
              Il   Regolamento   (CE)   15-12-2010    n.    1210/2010
          (Regolamento  del  Parlamento  Europeo  e   del   Consiglio
          relativo all'autenticazione  delle  monete  in  euro  e  al
          trattamento delle monete non adatte alla  circolazione)  e'
          stato pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2010, n. L 339. 
              Si riporta il testo dell'art. 14 del D.Lgs.  21-11-2007
          n. 231 (Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente
          la prevenzione  dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  a
          scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e
          di finanziamento del  terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure  di  esecuzione),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del  14  dicembre  2007,  n.  290,
          S.O.: 
              "Art. 14. Altri soggetti. 
              1. Ai fini del presente decreto per «altri soggetti» si
          intendono  gli  operatori  che  svolgono  le  attivita'  di
          seguito elencate, il cui  esercizio  resta  subordinato  al
          possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in  albi
          o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di  inizio
          attivita' specificatamente richieste dalla norme  a  fianco
          di esse riportate: 
              a) recupero di crediti per  conto  terzi,  in  presenza
          della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS; 
              b) custodia e trasporto di denaro contante e di  titoli
          o  valori  a  mezzo  di  guardie  particolari  giurate,  in
          presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS; 
              c) trasporto di denaro contante, titoli o valori  senza
          l'impiego  di  guardie  particolari  giurate,  in  presenza
          dell'iscrizione   nell'albo   delle   persone   fisiche   e
          giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
          di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; 
              d)  gestione  di  case  da  gioco,  in  presenza  delle
          autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore,  nonche'  al
          requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge
          30 dicembre 1997, n. 457,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; 
              e) offerta, attraverso la rete internet  e  altre  reti
          telematiche o di telecomunicazione,  di  giochi,  scommesse
          con vincite in denaro,  con  esclusione  del  lotto,  delle
          lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita
          e concorsi pronostici,  in  presenza  o  in  assenza  delle
          autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle
          finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  539,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
              e-bis) offerta di giochi o  scommesse  con  vincite  in
          denaro,  con  esclusione  del  lotto,  delle  lotterie   ad
          estrazione istantanea o ad estrazione differita e  concorsi
          pronostici,  su  rete  fisica,  da  parte  di  soggetti  in
          possesso  delle  concessioni   rilasciate   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato. 
              f) agenzia di  affari  in  mediazione  immobiliare,  in
          presenza dell'iscrizione nell'apposita  sezione  del  ruolo
          istituito  presso  la  camera  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3  febbraio
          1989, n. 39.". 
              Si riporta il testo  degli  articoli  8  ed  8-bis  del
          decreto-legge 25 settembre 2001, n.  350,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n.   409
          (Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione  dell'euro
          in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria,
          di  emersione  di   attivita'   detenute   all'estero,   di
          cartolarizzazione e  di  altre  operazioni  finanziarie)  ,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre  2001,
          n. 224: 
              "Art.  8.  Gestione  e  distribuzione  al  pubblico  di
          banconote e monete metalliche in euro. 
              1.   I   gestori    del    contante    si    assicurano
          dell'autenticita'  e  dell'idoneita'  a   circolare   delle
          banconote e delle monete metalliche in euro  che  intendono
          rimettere in  circolazione  e  provvedono  affinche'  siano
          individuate   quelle   false   e   quelle   inidonee   alla
          circolazione. 
              2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del
          contante si intendono le banche e, nei  limiti  della  loro
          attivita' di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri
          intermediari  finanziari  e  prestatori   di   servizi   di
          pagamento nonche' gli operatori economici  che  partecipano
          alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote
          e monete metalliche, compresi: 
              a) i soggetti la cui attivita'  consiste  nel  cambiare
          banconote o monete metalliche di altre valute; 
              b) i soggetti che svolgono attivita'  di  custodia  e/o
          trasporto di denaro contante di cui all'art. 14,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.
          231,   limitatamente   all'esercizio   dell'attivita'    di
          trattamento del denaro contante; 
              c) gli operatori economici, quali i  commercianti  e  i
          casino', che partecipano a titolo accessorio alla  gestione
          e  distribuzione  al   pubblico   di   banconote   mediante
          distributori automatici di banconote nei  limiti  di  dette
          attivita' accessorie. 
              3. Le verifiche sulle banconote in  euro,  previste  al
          comma 1, sono svolte  conformemente  alla  Decisione  della
          Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre  2010
          e  successive  modificazioni  relativa  ai   controlli   di
          autenticita' ed idoneita'  delle  banconote  denominate  in
          euro ed  al  loro  ricircolo.  Le  verifiche  sulle  monete
          metalliche in  euro,  previste  al  comma  1,  sono  svolte
          conformemente alla normativa europea e, in particolare,  al
          Regolamento  (CE)  n.  1338/2001,   come   modificato   dal
          Regolamento (CE) n.  44/2009  e  dal  Regolamento  (UE)  n.
          1210/2010. 
              4. I gestori del contante ritirano  dalla  circolazione
          le banconote  e  le  monete  metalliche  in  euro  da  essi
          ricevute  riguardo  alle  quali   hanno   la   certezza   o
          sufficiente  motivo  di  credere  che  siano  false  e   le
          trasmettono  senza  indugio,  rispettivamente,  alla  Banca
          d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
              5. I gestori del contante, nei limiti  delle  attivita'
          indicate  al  comma  2,  ritirano  dalla  circolazione   le
          banconote e le monete metalliche in euro da  essi  ricevute
          che  risultano  inidonee  alla  circolazione  ma  che   non
          risultano  sospette  di  falsita'  e  ne  corrispondono  il
          controvalore  al  portatore.  Le  banconote  e  le   monete
          metalliche  sono  trasmesse,  rispettivamente,  alla  Banca
          d'Italia e al Centro nazionale di analisi  delle  monete  -
          CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
              La corresponsione del controvalore delle banconote  che
          risultano inidonee alla circolazione in quanto  danneggiate
          o  mutilate  e'  subordinata  al  rispetto  dei   requisiti
          previsti  dalla  Decisione  della  Banca  Centrale  Europea
          2003/4 del 20 marzo 2003. 
              La  corresponsione  del   controvalore   delle   monete
          metalliche che  risultano  inidonee  alla  circolazione  in
          quanto danneggiate e' subordinata al rispetto dei requisiti
          previsti dalla normativa  europea  e,  in  particolare,  al
          Regolamento (UE),  n.  1210/2010.  In  relazione  a  quanto
          previsto dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE)
          n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte  alla
          circolazione che siano  state  deliberatamente  alterate  o
          sottoposte a procedimenti aventi il prevedibile effetto  di
          alterarle non possono essere rimborsate. 
              6. Al «Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC»
          presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,  di  cui
          all'elenco pubblicato dalla Banca  Centrale  Europea  nella
          GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i compiti
          e le funzioni di cui al Regolamento  (UE)  n.  1210/2010  e
          specificatamente: 
              - ricezione delle monete metalliche in euro sospette di
          essere  contraffatte  e   di   quelle   non   adatte   alla
          circolazione; 
              - effettuazione dei test  di  cui  all'articolo  5  del
          Regolamento (UE) n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il
          trattamento delle monete metalliche in euro; 
              -  effettuazione   dei   controlli   annuali   di   cui
          all'articolo 6, paragrafi 2 e 6  del  Regolamento  (UE)  n.
          1210/2010; 
              -  formazione  del  personale   in   conformita'   alle
          modalita' definite dagli Stati membri. 
              7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i
          gestori del contante al  fine  di  verificare  il  rispetto
          degli  obblighi  previsti  dalla  Decisione   della   Banca
          Centrale Europea (ECB/2010/14)  del  16  settembre  2010  e
          successive modificazioni, dal  presente  articolo  e  dalle
          disposizioni attuative del medesimo, con  riferimento  alle
          banconote in euro. Per  l'espletamento  dei  controlli  nei
          confronti dei gestori del contante sottoposti  a  vigilanza
          ispettiva del Corpo  della  Guardia  di  Finanza  ai  sensi
          dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 21  novembre
          2007, n. 231 e successive modificazioni, la Banca  d'Italia
          puo' avvalersi, anche sulla  base  di  appositi  protocolli
          d'intesa  all'uopo  stipulati,  della  collaborazione   del
          predetto Corpo, che esegue gli accertamenti richiesti con i
          poteri ad esso attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          previste a  legislazione  vigente.  Gli  ispettori  possono
          chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono
          necessari,  nonche'  prelevare   esemplari   di   banconote
          processate al fine di sottoporle a verifica presso la Banca
          d'Italia; in tal caso il soggetto ispezionato ha diritto di
          far presenziare un proprio rappresentante alla verifica. 
              8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca
          d'Italia, il «Centro nazionale di analisi  delle  monete  -
          CNAC» e le altre autorita' nazionali competenti, di cui  al
          decreto  26  settembre  2002,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271
          del 19  novembre  2002,  stipuleranno  appositi  protocolli
          d'intesa al fine di coordinare le  attivita'  di  cui  agli
          articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
          350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
          2001, n. 409, come  modificati  e  integrati  dal  presente
          articolo. 
              9. La Banca d'Italia e  il  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze
          sulle  banconote  e  monete  metalliche  in  euro,  emanano
          disposizioni attuative del  presente  articolo,  anche  con
          riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente  per
          il trattamento del contante, ai dati  e  alle  informazioni
          che i gestori  del  contante  sono  tenuti  a  trasmettere,
          nonche', relativamente alle monete metalliche in euro, alle
          misure necessarie a garantire la  corretta  attuazione  del
          Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni  emanate  ai
          sensi del presente comma  sono  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica Italiana. 
              10. In caso di violazione  delle  disposizioni  di  cui
          alla Decisione della Banca Centrale  Europea  (ECB/2010/14)
          del  16  settembre  2010  e  successive  modificazioni,  al
          Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del  18  dicembre
          2008, recante modifiche al Regolamento  (CE)  n.  1338/2001
          del Consiglio del 28 giugno 2001, al  Regolamento  (UE)  n.
          1210/2010 del Parlamento e del Consiglio  del  15  dicembre
          2010, al  presente  articolo,  nonche'  delle  disposizioni
          attuative di cui  al  comma  9,  la  Banca  d'Italia  e  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito  delle
          rispettive competenze sulle banconote e  monete  metalliche
          in euro, applicano, nei confronti dei gestori del contante,
          una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  ad
          euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla  Banca  d'Italia
          si applica,  in  quanto  compatibile,  l'articolo  145  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  cosi'  come
          modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              11.  Qualora,  nel  corso  di  un'ispezione,  la  Banca
          d'Italia individui casi di inosservanza delle  disposizioni
          di  cui  alla  Decisione  della  Banca   Centrale   Europea
          (ECB/2010/14)  del   16   settembre   2010   e   successive
          modificazioni,  al   presente   articolo,   nonche'   delle
          disposizioni attuative di  cui  al  comma  9,  richiede  al
          gestore del contante di adottare misure correttive entro un
          arco di tempo specificato.  Finche'  non  sia  stato  posto
          rimedio all'inosservanza contestata, la Banca d'Italia puo'
          vietare  al  soggetto  in   questione   di   rimettere   in
          circolazione il taglio o i tagli di banconote  interessati.
          In  ogni  caso,  il  comportamento  non  collaborativo  del
          gestore del contante nei confronti della Banca d'Italia  in
          relazione   a   un'ispezione   costituisce   di   per   se'
          inosservanza  ai  sensi  del  presente  articolo  e   delle
          relative  disposizioni  attuative.  Nel  caso  in  cui   la
          violazione  sia  dovuta  a   un   difetto   del   tipo   di
          apparecchiatura per il trattamento  delle  banconote,  cio'
          puo' comportare  la  sua  cancellazione  dall'elenco  delle
          apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito
          della Banca Centrale Europea. 
              12.  Le  violazioni  delle  disposizioni  di  cui  alla
          Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16
          settembre 2010  e  successive  modificazioni,  al  presente
          articolo, nonche' delle disposizioni attuative  di  cui  al
          comma 9,  da  parte  di  banche  o  di  altri  intermediari
          finanziari  e  prestatori  di  servizi  di  pagamento  sono
          valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo  che
          esse possono avere per l'attivita' di vigilanza. 
              13. In caso di violazioni  delle  disposizioni  di  cui
          alla Decisione della Banca Centrale  Europea  (ECB/2010/14)
          del  16  settembre  2010  e  successive  modificazioni,  al
          presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative  di
          cui al comma 9a, da parte di gestori del  contante  diversi
          da quelli previsti al comma 12,  la  Banca  d'Italia  e  il
          Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito  delle
          rispettive competenze sulle banconote e  monete  metalliche
          in euro,  informano  l'autorita'  di  controllo  competente
          perche' valuti l'adozione delle  misure  e  delle  sanzioni
          previste dalla normativa vigente. 
              14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi,
          la Banca d'Italia pubblica  sul  proprio  sito  internet  i
          provvedimenti di rigore adottati nei confronti dei  gestori
          del contante per l'inosservanza  del  presente  articolo  o
          delle disposizioni attuative del medesimo." 
              "Art. 8-bis. Disposizioni concernenti la custodia delle
          banconote e delle monete metalliche  in  euro  sospette  di
          falsita'. 
              1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le  banconote
          in euro sospette di falsita'  ritirate  dalla  circolazione
          ovvero  oggetto  di  sequestro  ai  sensi  delle  norme  di
          procedura penale fino alla loro trasmissione  all'Autorita'
          competente. 
              2. In deroga a quanto previsto al  comma  1,  la  Banca
          d'Italia trasmette, nei casi previsti dal Regolamento  (CE)
          n.  1338/2001  come  modificato  dal  Regolamento  (CE)  n.
          44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle  altre  Banche
          Centrali Nazionali, alla Banca Centrale Europea e ad  altre
          istituzioni ed organi competenti dell'Unione europea. 
              3.   La   Banca   d'Italia   informa    preventivamente
          l'Autorita' Giudiziaria della trasmissione delle  banconote
          ai sensi del comma 2 quando la trasmissione concerne  tutte
          le  banconote  in  euro  in  custodia  nonche'  quando   le
          verifiche  cui  la  trasmissione  e'  finalizzata   possono
          determinare la distruzione di tutte le banconote  custodite
          che   presentano    le    medesime    caratteristiche    di
          falsificazione. 
              4.  Dal  momento   della   trasmissione   eseguita   in
          conformita' ai commi 2 e 3, con riferimento alle  banconote
          trasmesse,  non  si  applicano  alla  Banca   d'Italia   le
          disposizioni  nazionali  che   obbligano   il   custode   a
          conservare presso di se' le cose e  a  presentarle  a  ogni
          richiesta dell'autorita' giudiziaria.  Se  e'  disposta  la
          restituzione  agli  aventi  diritto   di   banconote   gia'
          trasmesse ai sensi dei commi 2 e  3,  delle  quali  non  e'
          stata  riconosciuta  la  falsita'  in  giudizio,  la  Banca
          d'Italia  mette  a  disposizione   degli   aventi   diritto
          l'importo equivalente. 
              5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per
          la custodia delle banconote in euro sospette di falsita'  e
          la medesima  non  e'  tenuta  a  versare  cauzione  per  la
          custodia di banconote oggetto di sequestro penale. 
              6. Le competenze  e  le  funzioni  svolte  dalla  Banca
          d'Italia in relazione alle banconote sospette di  falsita',
          di cui ai commi da  1  a  5  del  presente  articolo,  sono
          esercitate dall'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato
          quando si tratta di monete metalliche,  fermo  quanto  gia'
          previsto dall'articolo 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154
          e dall'articolo 8 della presente legge. 
              7. Con decreto del  Ministro  della  Giustizia  possono
          essere emanate disposizioni per  l'applicazione  dei  commi
          precedenti e per il loro coordinamento con le vigenti norme
          in materia penale e processuale penale,  sentita  la  Banca
          d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle  finanze  con
          riguardo, rispettivamente, alle  banconote  e  alle  monete
          metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica Italiana.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  145  del  decreto
          legislativo  1o  settembre  1993,  n.   385,   cosi'   come
          modificato dal Decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  1993,  n.
          230, S.O. 
              "Art. 145. Procedura sanzionatoria. 
              1. Per le violazioni previste nel presente  titolo  cui
          e'  applicabile  una  sanzione  amministrativa,  la   Banca
          d'Italia o l'UIC, nell'ambito delle rispettive  competenze,
          contestati gli addebiti alle persone  e  alla  banca,  alla
          societa' o all'ente interessati  e  valutate  le  deduzioni
          presentate entro trenta giorni, tenuto conto del  complesso
          delle  informazioni  raccolte  applicano  le  sanzioni  con
          provvedimento motivato. 
              2. 
              3. Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
          previste  dall'articolo  144,  commi  3,  3-bis  e  4,   e'
          pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni
          dalla data di notificazione, a cura e  spese  della  banca,
          della  societa'  o  dell'ente  al  quale   appartengono   i
          responsabili delle violazioni, su almeno due  quotidiani  a
          diffusione   nazionale,   di   cui   uno   economico.    Il
          provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste
          dal  presente  titolo  e'  pubblicato  per   estratto   sul
          bollettino previsto dall'articolo 8. 
              4. 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. [ 
              9.  Alla  riscossione  delle  sanzioni   previste   dal
          presente  titolo  si  provvede  mediante  ruolo  secondo  i
          termini e le modalita' previsti dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
          dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
              10.  Le  banche,  le  societa'  o  gli  enti  ai  quali
          appartengono i responsabili delle violazioni rispondono, in
          solido con questi, del pagamento  della  sanzione  e  delle
          spese di pubblicita' previste dal primo periodo del comma 3
          e  sono  tenuti  a   esercitare   il   regresso   verso   i
          responsabili. 
              11. Alle sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
          dal  presente  titolo  non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
          689.". 
              Il D.Lgs. 2-7-2010 n. 104 (Attuazione dell'articolo  44
          della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante  delega  al
          governo per il riordino  del  processo  amministrativo)  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n.
          156, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della L.  20-4-1978  n.
          154   (Costituzione   della   sezione   Zecca   nell'ambito
          dell'Istituto Poligrafico dello Stato) ,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1978, n. 124: 
              "Art. 1. Nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello
          Stato e' costituita, con contabilita' separata, la  sezione
          Zecca, cui si applicano la legge 13 luglio 1966, n.  559  ,
          ed  i  relativi   regolamenti   di   attuazione,   con   le
          integrazioni e le modifiche previste dalla presente legge. 
              L'Istituto   Poligrafico   dello   Stato   assume    la
          denominazione di Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato.
          Esso provvede, oltre ai compiti  indicati  nell'articolo  2
          della predetta legge n. 559, tramite la sezione  Zecca,  ai
          seguenti compiti: 
              conio delle monete di Stato in conformita' delle  leggi
          vigenti; 
              conio di monete estere; 
              conio di monete a corso legale di  speciale  scelta  da
          cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni; 
              conio di medaglie e fusioni artistiche per conto  dello
          Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati; 
              fabbricazione  in  esclusiva  di  sigilli  ufficiali  e
          marchi metallici recanti l'emblema dello Stato; 
              fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di
          enti pubblici e di privati; 
              fabbricazione di contrassegni di Stato; 
              fabbricazione di targhe, distintivi metallici,  gettoni
          ed altri prodotti artistici; 
              promozione dell'attivita' della scuola dell'arte  della
          medaglia e del museo della Zecca; 
              esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello
          Stato e di privati; 
              riparazione di  congegni  e  macchinari  in  uso  o  in
          proprieta' dello Stato; 
              partecipazione   a   studi,   rilevazioni    e    prove
          sperimentali nelle materie  attinenti  al  campo  specifico
          della meccanica; 
              perizia delle monete ritenute false; 
              conio di monete commemorative o celebrative; 
              fabbricazione    di    contrassegni    per     macchine
          affrancatrici per conto dello Stato; 
              promozione e  partecipazione  a  studi,  rilevazioni  e
          prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di
          cui al presente articolo. 
              La coniazione da parte della sezione  Zecca  di  monete
          per conto di Stati  esteri  dovra'  essere  preventivamente
          autorizzata dal Ministero del tesoro -  Direzione  generale
          del tesoro.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 152,  153  e
          153-bis del decreto legge 3-10-2006 n. 262 convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.   286
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2006,  n.
          230, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. Misure in materia di riscossione. 
              152.  I  gestori  del  contante  trasmettono,  per  via
          telematica, al Ministero dell'Economia e  delle  finanze  i
          dati  e  le   informazioni   relativi   al   ritiro   dalla
          circolazione di banconote e di monete  metalliche  in  euro
          sospette di falsita', secondo le  disposizioni  applicative
          stabilite dal Ministero dell'economia e delle  finanze  con
          provvedimento pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica Italiana. 
              153. In caso di violazione del comma 152  del  presente
          articolo o  delle  disposizioni  applicative  del  medesimo
          comma, al gestore del contante responsabile e'  applicabile
          la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad  euro  5.000.
          La competenza ad applicare la sanzione spetta al  Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. 
          153-bis. Fino  all'entrata  in  vigore  delle  disposizioni
          applicative di cui al comma 152, continuano  ad  applicarsi
          le vigenti disposizioni in materia di inoltro al  Ministero
          dell'economia e delle finanze di dati e informazioni.".