Art. 121 
 
 
(Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o  di  altri
                        combustibili solidi) 
 
  1. Le disposizioni del presente capo si  applicano  alle  attivita'
relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini: 
  a) estrazione di gas o di petrolio; 
  b) prospezione o estrazione di  carbone  o  di  altri  combustibili
solidi. 
  2. Rimangono escluse le attivita'  relative  allo  sfruttamento  di
un'area  geografica,  ai  fini  di  prospezione  di  petrolio  e  gas
naturale, nonche' di produzione  di  petrolio,  in  quanto  attivita'
direttamente  esposte  alla  concorrenza   su   mercati   liberamente
accessibili