Art. 53 
 
 
                         Aceti aromatizzati 
 
  1.  All'aceto  possono  essere  aggiunte  sostanze   aromatizzanti,
mediante macerazione diretta o  mediante  impiego  di  infusi,  nella
misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come
definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali  in  vigore.
E' consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele. 
  2. L'aceto preparato ai sensi del comma  1  deve  essere  posto  in
commercio con la denominazione di «aceto di ... aromatizzato»  e  con
l'indicazione della materia prima da cui deriva.  Tale  denominazione
deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in
materia. 
  3. Con decreto del Ministro, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  possono
essere stabilite eventuali caratteristiche specifiche di composizione
e modalita' di preparazione degli aceti di cui al comma 1.