Art. 55 
 
 
                       Immissione in commercio 
 
  1. E' vietato porre in commercio per il  consumo  umano  diretto  o
indiretto aceti non rispondenti a una delle definizioni di  cui  agli
articoli 49 e 53. 
  2. Gli aceti destinati al consumo diretto devono  essere  posti  in
commercio in confezioni originali  con  chiusura  non  manomissibile,
congegnata in modo tale che a seguito dell'apertura essa non  risulti
piu' integra. 
  3. Sulla confezione devono sempre figurare: 
    a) l'indicazione atta a individuare chiaramente l'impresa che  ha
operato il riempimento del recipiente; 
    b) l'indicazione in unita' o in mezze unita'  o  in  decimale  di
percentuale  dell'acidita'  totale,  espressa   in   acido   acetico,
preceduta dalla parola «acidita'» e seguita dal simbolo «%». 
  4. Fatte salve le tolleranze previste  dal  metodo  di  analisi  di
riferimento utilizzato, l'acidita' indicata sulla confezione non puo'
essere  ne'  superiore  ne'  inferiore  di  piu'  di  0,5  per  cento
all'acidita' determinata dall'analisi.  La  tolleranza  sull'acidita'
indicata sulla confezione non si applica ai limiti minimo  e  massimo
previsti dall'articolo 49, comma 1.