Art. 42. 
                         Tournee all'estero 
 
  1. E' concesso un contributo ai soggetti che  abbiano  gia'  svolto
attivita' in Italia, o che comunque diano serie  garanzie  sul  piano
organizzativo ed artistico, di cui agli articoli 10,  11,  13  e  14,
da18  a  21,  23,  25,  26,  31,  del  presente  decreto,  nonche'  a
manifestazioni  di  concertisti  solisti   di   riconosciuto   valore
artistico. Il contributo e' determinato con riferimento ai soli costi
di  viaggio  e  trasporti  per  progetti  di  tournee  all'estero  di
spettacoli direttamente prodotti o coprodotti dai soggetti  medesimi,
che rappresentano la soglia  massima  di  contribuzione  assegnabile,
fermo restando il limite del deficit, sempre  che  sia  prevista  una
partecipazione economica da parte del Paese ospitante, o, in caso  di
tournee in piu' paesi, di almeno uno di essi. 
  2. I soggetti di cui agli articoli 20 e  21  del  presente  decreto
devono dimostrare di aver svolto l'attivita' in Italia  o  all'estero
da almeno due anni  antecedenti  alla  data  di  presentazione  della
domanda. 
  3. La domanda e' presentata per  ciascun  paese  ospitante,  o  per
tutti i paesi  facenti  parte  di  un'unica  tournee,  e  prevede  la
presentazione di un programma di attivita' afferente l'anno in corso,
ovvero quello successivo limitatamente ai primi sei mesi. La  domanda
e' corredata dalla seguente documentazione: 
    a) lettera di invito da parte dell'organismo estero ospitante; 
    b) condizioni economiche dell'ospitalita'; 
    c) copia di pre-contratto o  eventuale  contratto  relativo  alla
tournee; 
    d) numero e sede delle rappresentazioni in programma; 
    e) bilancio preventivo della tournee. 
  4. Le domande, di cui al comma 3, devono essere presentate entro  e
non oltre il 31  gennaio  di  ogni  anno  relativamente  agli  ambiti
teatro, musica, danza e  circhi  e  spettacolo  viaggiante;  ciascuna
domanda si puo' comporre di due sezioni, una  relativa  alla  tournee
prevista per l'anno  in  corso,  ed  una,  eventuale,  relativa  alla
tournee  prevista  nei  primi  sei  mesi  dell'anno  successivo,   da
formalizzare entro il 31 gennaio di tale anno  secondo  le  modalita'
ordinarie. 
  5. Le domande, suddivise in base ai relativi ambiti, relative  alle
tournee previste per l'anno in corso sono oggetto di valutazione  per
l'ammissione al contributo  da  parte  delle  Commissioni  consultive
competenti per materia, di carattere esclusivamente  qualitativo.  La
valutazione qualitativa e' effettuata dalla commissione in base  agli
indicatori riportati nell'Allegato E del presente  decreto,  operanti
per  ciascun  ambito.  Sono  ammessi  a  contributo  i  progetti  che
ottengono, in base alla valutazione della commissione,  un  punteggio
qualitativo superiore a 60 punti. 
  6. Per i progetti di cui al comma 5, il contributo  e'  determinato
nella prima seduta utile della commissione consultiva  nell'esercizio
di competenza. L'entita' del contributo e' ponderata, per ogni ambito
di attivita', rispetto alle  risorse  disponibili  dell'anno  per  lo
specifico  settore,  al  numero  delle  domande  presentate  e   alla
consistenza complessiva delle richieste di contributo. L'assegnazione
del contributo avviene in funzione dei costi di viaggio  e  trasporto
preventivati, e si fonda su un  esame  di  congruita'  effettuato  in
relazione  al  numero  degli  artisti  e  tecnici  partecipanti  alla
tournee, da rilevarsi alla luce  del  foglio  paga  della  compagnia,
nonche' alla distanza percorsa. Per le imprese di produzione di circo
e circo contemporaneo di cui all'articolo 30 del presente decreto che
effettuino  tournee  su  strada,   il   contributo   e'   determinato
forfettariamente sulla base dei massimali stabiliti dalla commissione
consultiva competente per materia, in base  al  numero  delle  unita'
coinvolte e alla distanza percorsa. 
  7. La domanda relativa alla tournee prevista per i primi  sei  mesi
successivi  all'anno  in  corso,  e'  oggetto  di   una   valutazione
preliminare da parte  delle  commissioni  consultive  competenti  per
materia,   di    carattere    esclusivamente    qualitativo,    senza
quantificazione  e  assegnazione   di   contributo,   rinviata   alla
commissione dell'anno di svolgimento della tournee. 
  8.  Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo,  e'  indispensabile
l'invio,  da  parte  del  soggetto   beneficiario,   della   seguente
documentazione: 
    a)  dichiarazione  dell'autorita'  diplomatica  o   dell'Istituto
italiano di cultura all'estero competente, attestante il  periodo  di
effettuazione dell'attivita'; 
    b) dichiarazione, da parte dei medesimi soggetti di cui  sub  a),
attestante il luogo e il numero delle rappresentazioni; 
    c)  fatture  quietanzate  relative  alle  spese  di   viaggio   e
trasporto; 
    d)  dichiarazione,  effettuata  ai  sensi  dell'articolo  46  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenente l'elenco  dei
partecipanti; 
    e) copia del contratto relativo alle rappresentazioni  effettuate
all'estero,  insieme  a  copia  dei  materiali  di  comunicazione   e
promozione  realizzati  dal  soggetto  ospitante  e  della  eventuale
rassegna stampa. 
  9. Qualora le spese oggetto  di  contributo  siano  documentate  in
misura inferiore al contributo concesso, lo stesso viene diminuito in
misura corrispondente. 
  10. Non e' ammissibile al contributo l'effettuazione  di  attivita'
in paesi diversi da quelli esposti nella domanda di cui al  comma  3,
del presente articolo, e in relazione  ai  quali  i  contributi  sono
stati concessi. 
  11. Per le imprese di produzione di circo e circo contemporaneo  di
cui  all'articolo  30  del  presente  decreto,  la  concessione   del
contributo  e'  inoltre  subordinata  al  rispetto   delle   seguenti
condizioni: 
    a) che siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo  31,
comma 1, del presente decreto; 
    b) che svolgano attivita' all'estero per un massimo di otto mesi,
relativamente all'anno per cui si richiede il contributo; 
    c) che effettuino almeno cento rappresentazioni in Italia, ovvero
sessanta per le «prime istanze», come definite all'articolo 3,  comma
7,  del  presente  decreto,  e  quaranta  per  le  imprese   di   cui
all'articolo 31, comma 2, del  presente  decreto,  nell'anno  per  il
quale si richiede il contributo; 
    d) che siano dotate  di  un'adeguata  struttura  organizzativa  e
tecnica; 
    e) che il richiamo nella denominazione alla tradizione  italiana,
qualora presente, sia assicurato dalla titolarita'  dell'esercente  o
di componenti del nucleo familiare del titolare stesso o  di  artisti
scritturati che eseguano uno o piu'  numeri  di  particolare  rilievo
nello spettacolo. In questo caso, deve essere allegata  alla  domanda
copia del contratto di scritturazione.