Art. 57 
 
                      Zone Economiche Speciali 
 
  1.  Al  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 6, secondo periodo, le parole «, nominato ai  sensi
dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e
dopo le parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' da un rappresentante dei consorzi di
sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della  legge  5  ottobre
1991, n. 317, ovvero di quelli  costituiti  ai  sensi  della  vigente
legislazione  delle  regioni  a  statuto   speciale,   presenti   sul
territorio»; 
  ((1-bis) al  comma  6,  dopo  il  terzo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: «Nel caso in cui  tali  porti  rientrino  nella  competenza
territoriale di piu'  Autorita'  di  sistema  portuale,  al  Comitato
partecipano i Presidenti di ciascuna Autorita' di sistema portuale»; 
  1-ter) al comma 6, sesto periodo,  le  parole:  «dell'Autorita'  di
sistema  portuale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  ciascuna
Autorita' di sistema portuale»;)) 
      2) dopo il  comma  6,  e'  inserito  il  seguente:  «6-bis.  Il
Commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la  coesione
territoriale, d'intesa con il Presidente della  Regione  interessata.
Nel caso  di  mancato  perfezionamento  dell'intesa  nel  termine  di
sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il
sud e la coesione territoriale sottopone la  questione  al  Consiglio
dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto  e'
stabilita la misura del compenso spettante al  Commissario,  previsto
dal comma 6, nel rispetto dei  limiti  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima  della
data di entrata in vigore della presente  disposizione  cessano,  ove
non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.»; 
      3) il comma 7-quater ((e' sostituito)) dal seguente: «7-quater.
L'Agenzia per  la  Coesione  territoriale  supporta  l'attivita'  dei
Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti  della  Cabina
di regia  sulle  ZES  di  cui  all'articolo  5,  ((comma  1,  lettera
a-quater) )),  il  coordinamento  della  loro  azione  nonche'  della
pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite  proprio
personale amministrativo e tecnico a  cio'  appositamente  destinato,
con  le  risorse  umane  e  strumentali  disponibili  a  legislazione
vigente. L'Agenzia per  la  Coesione  territoriale  fornisce  inoltre
supporto  ai  singoli  Commissari  mediante   personale   tecnico   e
amministrativo individuato ai sensi dell'articolo  7,  comma  6,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dotato  di   idonee
competenze, al fine di garantire efficacia e operativita' dell'azione
commissariale. ((A tale fine e' autorizzata la spesa di  4,4  milioni
di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al  2034.))  Il  Commissario  straordinario  si  avvale
inoltre   delle   strutture   delle   amministrazioni   centrali    o
territoriali, di societa' controllate dallo  Stato  o  dalle  regioni
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»; 
      4)  dopo  il  comma  7-quater,   e'   inserito   il   seguente:
«7-quinquies. Al fine di assicurare la  piu'  efficace  e  tempestiva
attuazione  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES,  fino  al  31
dicembre 2026, il Commissario straordinario puo', a  richiesta  degli
enti competenti,  assumere  le  funzioni  di  stazione  appaltante  e
operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di  contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui  agli  articoli
30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  nonche'
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
e dei vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea, ivi inclusi quelli  derivanti  dalle  direttive  2014/23/UE,
2014/ 24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle  funzioni  di  cui  al  primo
periodo, il Commissario  straordinario  provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze.»; 
      5) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis. Le Regioni adeguano  la  propria  programmazione  o  la
riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento
e sviluppo della ZES e concordano le relative linee  strategiche  con
il  Commissario,  garantendo  la  massima  sinergia   delle   risorse
materiali e strumentali approntate per  la  piena  realizzazione  del
piano strategico di sviluppo.»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) al comma 1,  lettera  a-bis),  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        1.1  prima  delle  parole  «eventuali   autorizzazioni   sono
inserite  le  seguenti:  «nell'ambito   del   procedimento   di   cui
all'articolo 5-bis,»; 
        1.2 sono  aggiunte,  infine,  le  seguenti  parole:  «e  sono
altresi' ridotti alla meta' i termini  di  cui  all'articolo  17-bis,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;»; 
      2) al comma 1, lettera a-ter), le parole  da  «e  lo  sportello
unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84»  a  «conclusione  del
procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e  i  procedimenti  di
cui all'articolo 5-bis». 
      3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I  termini
di cui al  comma  1  previsti  per  il  rilascio  di  autorizzazioni,
approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti  di
conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici  ed
edilizi, nulla osta ed atti di assenso,  comunque  denominati,  degli
enti locali, regionali, delle  amministrazioni  centrali  nonche'  di
tutti gli altri  competenti  enti  e  agenzie  sono  da  considerarsi
perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli  atti  si  intendono
resi in senso favorevole.»; 
      4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In relazione agli
investimenti effettuati  nelle  ZES,  il  credito  d'imposta  di  cui
all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e'  commisurato  alla  quota  del  costo  complessivo  dei  beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo,  per  ciascun
progetto di investimento, di 100 milioni di euro.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al  medesimo  articolo  1,
commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito
d'imposta  e'  esteso  all'acquisto  di  immobili  strumentali   agli
investimenti.»; 
    c) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
      «Art. 5-bis - (( (Autorizzazione unica) )). -  1.  Fatto  salvo
quanto previsto dalle norme vigenti in materia di  autorizzazione  di
impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di opere ed altre
attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorita'  di
sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione  di
progetti infrastrutturali nelle zone  economiche  speciali  (ZES)  da
parte di soggetti pubblici  e  privati  sono  di  pubblica  utilita',
indifferibili ed urgenti. 
      2.  I  progetti  inerenti  alle  attivita'  economiche   ovvero
all'insediamento di attivita' industriali,  produttive  e  logistiche
all'interno delle ZES, non soggetti  a  segnalazione  certificata  di
inizio attivita', sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto
delle  normative  vigenti  in  materia  di  valutazione  di   impatto
ambientale.  L'autorizzazione  unica,  ove  necessario,   costituisce
variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale,
ad eccezione del piano paesaggistico regionale. 
      3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono  tutti  gli
atti di autorizzazione, assenso e  nulla  osta  comunque  denominati,
previsti  dalla  vigente  legislazione  in  relazione  all'opera   da
eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da  intraprendere,
e'  rilasciata  dal  Commissario  straordinario  della  ZES,  di  cui
all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di  servizi,
in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7  agosto  1990,  n.
241. 
      4.  Alla  conferenza  di  servizi  sono  convocate   tutte   le
amministrazioni  competenti,  anche   per   la   tutela   ambientale,
paesaggistico-territoriale,   dei    beni    culturali,    demaniale,
antincendio, della salute dei cittadini e  preposte  alla  disciplina
doganale. 
      5. Il rilascio dell'((autorizzazione unica))  sostituisce  ogni
altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque  denominati  e
consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e  attivita'
previste nel progetto. 
      6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresi'
alle opere e altre attivita' all'interno delle ZES e ricadenti  nella
competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuali e, in tal
caso,  l'autorizzazione  unica  ((prevista  dai))  citati  commi   e'
rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale.». 
  2. ((L'efficacia delle disposizioni di cui al  comma  1)),  lettera
a),  numero  4),  da  attuare  con  le  risorse   previste   per   la
realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta  subordinata  alla
definitiva approvazione del PNRR da parte del  Consiglio  dell'Unione
europea. 
  ((3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  al  comma  1,
lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a
8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022  al  2034,  si
provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni
di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per  l'anno  2023,  a
carico del Programma operativo complementare al  Programma  nazionale
Governance e  capacita'  istituzionale  2014-2020  e,  quanto  a  4,4
milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2034, mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.)) 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati
in 45,2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  Sviluppo
e la Coesione -  ((periodo  di  programmazione))  2021-2027,  di  cui
all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.