Art. 58 
 
     Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne 
 
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15
e'  sostituito  dal  seguente:  «15.  L'attuazione  degli  interventi
individuati ai  sensi  del  comma  14  e'  perseguita  attraverso  la
cooperazione  tra  i  livelli  istituzionali  interessati,   con   il
coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale  che
si avvale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale,  nelle  forme  e
con  le  modalita'  definite  con  apposita  delibera  del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque  non
oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione e'  perseguita
attraverso la sottoscrizione degli accordi di ((programma quadro)) di
cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della  legge  23  dicembre
1996, n.  662,  in  quanto  applicabile,  con  il  coordinamento  del
Ministro per il sud e  la  coesione  territoriale,  ((che  si  avvale
dell'Agenzia per la coesione territoriale»)).