(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 115)
 
                              Art. 115. 
 
                       (Art. 116 T. U. 1926). 
 
  Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre
agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto
forma  di  agenzie  di  vendita,  di  esposizioni,  mostre  o   fiere
campionarie e simili, senza licenza del questore. 
 
  La licenza e' necessaria anche  per  l'esercizio  del  mestiere  di
sensale o di intromettitore. 
 
  Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie
per la raccolta di informazioni  a  scopo  di  divulgazione  mediante
bollettini od altri simili mezzi. 
 
  La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati. 
 
  E' ammessa la rappresentanza.