(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 119)
 
                              Art. 119. 
 
                       (Art. 120 T. U. 1926). 
 
  Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni
in genere alle agenzie pubbliche o agli  uffici  pubblici  di  affari
sono tenute a dimostrare la propria identita', mediante la esibizione
della carta di identita' o di altro documento, fornito di fotografia,
proveniente dall'Amministrazione dello Stato.