(Allegato A-art. 198)
 
                              Art. 198. 
 
  Saranno osservate per la spedizione dei mandati,  e  pei  contratti
delle provincie le  norme  stabilite  per  quelli  dei  comuni  negli
articoli 124 e 128 della presente legge. 
 
  Pero' potranno farsi senza le formalita' degli incanti i  contratti
provinciali non eccedenti le lire 3000.