(Allegato A-art. 201)
 
                              Art. 201. 
 
  In caso di scioglimento  del  consiglio  provinciale,  il  prefetto
sentito il consiglio di prefettura, esercitera' le attribuzioni dalla
legge affidate alla  deputazione  provinciale  per  l'amministrazione
della provincia, e per la tutela dei comuni e delle cause pie.