(Allegato-art. 65)
                              Art. 65. 
 
                        Sanzioni disciplinari 
 
    1.  Le  violazioni  da  parte  dei  lavoratori,  degli   obblighi
disciplinati all'art.  64  (Obblighi  del  dipendente)  danno  luogo,
secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle  seguenti
sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare: 
      a) rimprovero verbale; 
      b) rimprovero scritto (censura); 
      c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore
di retribuzione; 
      d) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino a dieci giorni; 
      e) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi; 
      f) licenziamento con preavviso; 
      g) licenziamento senza preavviso. 
    2. Sono altresi' previste, dal D.Lgs. n.  165/2001,  le  seguenti
sanzioni disciplinari: 
      a) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni,  ai  sensi  dell'art.  55-bis,
comma 7; 
      b) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,  ai  sensi
dell'art. 55-sexies, comma 1; 
      c) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art.  55-sexies,  comma
3. 
    3. Per l'individuazione  dell'autorita'  disciplinare  competente
per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per  le  forme  e  i
termini  del  procedimento  disciplinare  trovano   applicazione   le
previsioni dell'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
    4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio  il
dipendente, previa  audizione  del  dipendente  a  difesa  sui  fatti
addebitati, procede all'irrogazione  della  sanzione  del  rimprovero
verbale. L'irrogazione della sanzione deve  risultare  nel  fascicolo
personale. 
    5. Non puo' tenersi  conto,  ad  alcun  effetto,  delle  sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione. 
    6. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il  dipendente
dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli  sia
incorso. 
    7. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal D.Lgs.  n.  116
del 2016 e quanto previsto dall'art. 55  e  seguenti  del  D.Lgs.  n.
165/2001.