(Allegato-art. 67)
                              Art. 67. 
 
     Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 
 
    1.  Fatta  salva  la  sospensione  cautelare  disposta  ai  sensi
dell'art. 55-quater, comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001, l'Azienda  o
Ente, laddove riscontri la necessita' di  espletare  accertamenti  su
fatti addebitati al dipendente a titolo  di  infrazione  disciplinare
punibili con la sanzione non inferiore alla sospensione dal  servizio
e dalla retribuzione,  puo'  disporre,  nel  corso  del  procedimento
disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non
superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 
    2.  Quando  il  procedimento  disciplinare  si  conclude  con  la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio  con  privazione
della retribuzione,  il  periodo  della  sospensione  cautelare  deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la  privazione  della
retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 
    3. Il periodo trascorso in sospensione cautelare, escluso  quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.