(Allegato-art. 68)
                              Art. 68. 
 
        Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 
 
    1. Il dipendente che sia  colpito  da  misura  restrittiva  della
liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio  con  privazione
della retribuzione  per  la  durata  dello  stato  di  detenzione  o,
comunque, dello stato restrittivo della liberta'. 
    2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione
della  retribuzione,  anche  nel  caso  in  cui  venga  sottoposto  a
procedimento penale che non comporti la  restrizione  della  liberta'
personale o questa sia comunque cessata,  qualora  l'Azienda  o  Ente
disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165  del  2001,  la
sospensione del procedimento disciplinare fino a  termine  di  quello
penale, ai sensi dell'art. 69 (Rapporto tra procedimento disciplinare
e procedimento penale). 
    3.  Resta  fermo  l'obbligo  di  sospensione  del  dipendente  in
presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8,  comma  1,
del D.Lgs. n. 235/2012. 
    4. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti  all'art.
3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la  disciplina
ivi stabilita. Per i medesimi delitti,  qualora  intervenga  condanna
anche  non  definitiva,  ancorche'  sia   concessa   la   sospensione
condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1,  della
citata legge n. 97 del 2001. 
    5. Nei casi indicati  ai  commi  precedenti,  si  applica  quanto
previsto dall'art. 55-ter del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  dall'art.  69
(Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale). 
    6. Ove l'Azienda o Ente proceda all'applicazione  della  sanzione
di  cui  all'art.  66,  comma  9,  n.  2  (Codice  disciplinare),  la
sospensione del dipendente disposta ai sensi  del  presente  articolo
conserva  efficacia  solo  fino  alla  conclusione  del  procedimento
disciplinare.  Negli  altri  casi,  la   sospensione   dal   servizio
eventualmente  disposta  a  causa  di  procedimento  penale  conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo  non  superiore  a  cinque
anni. Decorso tale termine, essa e'  revocata  ed  il  dipendente  e'
riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza  di  reati
che comportano l'applicazione dell'art.  66,  comma  9,  n.2  (Codice
disciplinare), l'Azienda o Ente ritenga che la permanenza in servizio
del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilita' della stessa
a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe  derivarle  da
parte dei cittadini e/o comunque,  per  ragioni  di  opportunita'  ed
operativita' dell'Azienda o Ente stesso. In  tal  caso,  puo'  essere
disposta, per i suddetti motivi, la  sospensione  dal  servizio,  che
sara'  sottoposta  a  revisione  con   cadenza   biennale.   Ove   il
procedimento  disciplinare  sia  stato  eventualmente  sospeso   fino
all'esito del procedimento penale, ai sensi  dell'art.  69  (Rapporto
tra  procedimento   disciplinare   e   procedimento   penale),   tale
sospensione puo'  essere  prorogata,  ferma  restando  in  ogni  caso
l'applicabilita' dell'art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare). 
    7. Al dipendente sospeso, ai sensi del  presente  articolo,  sono
corrisposti un'indennita' pari  al  50%  dello  stipendio  tabellare,
nonche'  gli  assegni  del  nucleo  familiare   e   la   retribuzione
individuale di anzianita', ove spettanti. 
    8. Nel caso di sentenza penale definitiva  di  assoluzione  o  di
proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o
«l'imputato non lo ha  commesso»  oppure  «non  costituisce  illecito
penale» o altra formulazione analoga quanto corrisposto,  durante  il
periodo di sospensione  cautelare,  a  titolo  di  indennita'  verra'
conguagliato con quanto dovuto al  dipendente  se  fosse  rimasto  in
servizio, escluse le indennita' o i compensi connessi  alla  presenza
in servizio o  a  prestazioni  di  carattere  straordinario.  Ove  il
procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 69,  comma  2,
secondo   periodo   (Rapporto   tra   procedimento   disciplinare   e
procedimento penale), il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate. 
    9. In tutti gli altri  casi  di  riattivazione  del  procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano
lo svolgimento della prestazione lavorativa,  nonche'  i  periodi  di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato. 
    10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma  3-bis
del D.Lgs. n. 165/2001.