(Allegato-art. 69)
                              Art. 69. 
 
    Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 
 
    1.  Nell'ipotesi  di  procedimento  disciplinare  che  abbia   ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in  relazione  ai  quali  procede
l'autorita'  giudiziaria,  trovano   applicazione   le   disposizioni
dell'art. 55-ter e quater del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
    2. Nel caso  del  procedimento  disciplinare  sospeso,  ai  sensi
dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165 del  2001,  qualora  per  i  fatti
oggetto  del  procedimento  penale  intervenga  una  sentenza  penale
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto non sussiste»
o che  «l'imputato  non  lo  ha  commesso»  oppure  «non  costituisce
illecito  penale»   o   altra   formulazione   analoga,   l'autorita'
disciplinare procedente,  nel  rispetto  delle  previsioni  dell'art.
55-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, riprende il procedimento
disciplinare ed adotta le determinazioni  conclusive,  applicando  le
disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di procedura  penale.
In questa ipotesi, ove  nel  procedimento  disciplinare  sospeso,  al
dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi
sia stata  assoluzione,  siano  state  contestate  altre  violazioni,
oppure i fatti  contestati,  pur  non  costituendo  illecito  penale,
rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e
prosegue per dette infrazioni,  nei  tempi  e  secondo  le  modalita'
stabilite dall'art. 55-ter, comma 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
    3. Se il procedimento disciplinare non sospeso  si  sia  concluso
con  l'irrogazione  della  sanzione  del  licenziamento,   ai   sensi
dell'art. 66, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), e  successivamente
il  procedimento  penale  sia  definito  con  una   sentenza   penale
irrevocabile  di  assoluzione,  che  riconosce  che  il  «fatto   non
sussiste»  o  che  «l'imputato  non  lo  ha  commesso»  oppure   «non
costituisce illecito penale» o altra  formulazione  analoga,  ove  il
medesimo procedimento sia riaperto e  si  concluda  con  un  atto  di
archiviazione, ai sensi e con le modalita' dell'art. 55-ter, comma 2,
del D.Lgs. n. 165 del 2001, il dipendente ha diritto dalla data della
sentenza  di  assoluzione  alla  riammissione  in   servizio   presso
l'Azienda o Ente, anche in soprannumero  nella  medesima  sede  o  in
altra, nella medesima  qualifica  e  con  decorrenza  dell'anzianita'
posseduta  all'atto  del  licenziamento.  Analoga  disciplina   trova
applicazione nel caso che l'assoluzione  del  dipendente  consegua  a
sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 
    4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente e'
reinquadrato, nella medesima categoria e posizione economica  in  cui
e' confluito  il  profilo  posseduto  al  momento  del  licenziamento
qualora sia intervenuta una nuova classificazione del  personale.  Il
dipendente riammesso ha diritto a tutti  gli  assegni  che  sarebbero
stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo  conto  anche
dell'eventuale  periodo  di  sospensione   antecedente   escluse   le
indennita' comunque legate alla  presenza  in  servizio  ovvero  alla
prestazione di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in
caso di premorienza per il coniuge o il  convivente  superstite  e  i
figli. 
    5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui al  comma  3,  siano  state  contestate  al  dipendente  altre
violazioni, ovvero nel caso in  cui  le  violazioni  siano  rilevanti
sotto profili diversi da quelli che hanno portato  al  licenziamento,
il procedimento disciplinare  viene  riaperto  secondo  la  normativa
vigente.