(Allegato-art. 70)
                              Art. 70. 
 
              Determinazione concordata della sanzione 
 
    1. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari ed il dipendente, in
via conciliativa, possono procedere  alla  determinazione  concordata
della sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per  i  quali
la legge  ed  il  contratto  collettivo  prevedono  la  sanzione  del
licenziamento, con o senza preavviso. 
    2. La sanzione concordemente determinata in esito alla  procedura
conciliativa di cui al comma 1 ha ad oggetto esclusivamente l'entita'
della sanzione stessa e non puo' essere di specie diversa  da  quella
prevista dalla legge o dal contratto collettivo per l'infrazione  per
la quale si procede e non e' soggetta ad impugnazione. 
    3. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari o il dipendente puo'
proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura  conciliativa
di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro  il  termine
dei cinque giorni successivi alla audizione  del  dipendente  per  il
contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del
D.Lgs. n. 165 del 2001. Dalla data  della  proposta  sono  sospesi  i
termini del procedimento disciplinare, di  cui  all'art.  55-bis  del
D.Lgs. n. 165 del 2001. La proposta dell'Ufficio per  i  procedimenti
disciplinari o del dipendente e tutti gli altri atti della  procedura
sono comunicati all'altra parte con le  modalita'  dell'art.  55-bis,
comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
    4.  La  proposta  di  attivazione  deve  contenere  una  sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio  e  la
proposta in ordine alla misura della sanzione  ritenuta  applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il  termine  di  cui  al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di  attivare
ulteriormente la procedura conciliativa. 
    5. La disponibilita' della controparte ad accettare la  procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni  successivi
al ricevimento della proposta, con  le  modalita'  dell'art.  55-bis,
comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Nel caso di mancata accettazione
entro il suddetto termine, da tale momento riprende  il  decorso  dei
termini del procedimento disciplinare, di  cui  all'art.  55-bis  del
D.Lgs. n. 165 del 2001. La mancata accettazione comporta la decadenza
delle parti dalla possibilita' di attivare ulteriormente la procedura
conciliativa. 
    6. Ove la proposta sia accettata, l'Ufficio  per  i  procedimenti
disciplinari convoca nei tre giorni  successivi  il  dipendente,  con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce  o  conferisce
mandato. 
    7. Se la procedura  conciliativa  ha  esito  positivo,  l'accordo
raggiunto  e'  formalizzato  in  un  apposito  verbale   sottoscritto
dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e dal  dipendente  e  la
sanzione concordata dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione,
puo' essere irrogata dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari. 
    8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in  apposito
verbale e la procedura  conciliativa  si  estingue,  con  conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'art. 55-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
    9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi  entro
il termine di trenta giorni  dalla  contestazione  e  comunque  prima
dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta
la estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata
ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza  delle  parti  dalla
facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.