(Protocollo-art. 35)
                             ARTICOLO 35 
              Controllo giudiziario e materie connesse 
    35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad un esame
o interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi ed  alle
condizioni stabilite dal trattato.  La  BCE  puo'  avviare  un'azione
giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato. 
    35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i  suoi
creditori,  debitori  o  qualsiasi  altra  persona  sono  decise  dai
tribunali  nazionali  competenti,  salvo   nei   casi   in   cui   la
giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia. 
   35.3. La BCE e' soggetta al  regime  di  responsabilita'  previsto
dall'articolo 215 del presente trattato. Le Banche centrali nazionali
sono  responsabili   conformemente   alle   rispettive   legislazioni
nazionali. 
    35.4. La Corte di giustizia e' competente a giudicare  in  virtu'
di una clausola compromissoria contenuta in un contratto  di  diritto
privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto. 
    35.5. La decisione della BCE di portare una controversia  dinanzi
alla Corte di giustizia e' presa dal Consiglio direttivo. 
    35.6.  La  Corte  di  giustizia  ha  giurisdizione  nei  casi  di
controversia relativi all'adempimento da parte di una Banca  centrale
nazionale di obblighi derivanti dal  presente  statuto.  La  BCE,  se
ritiene che una Banca centrale nazionale  non  abbia  adempiuto  agli
obblighi derivanti dal presente statuto,  puo'  formulare  un  parere
motivato sulla questione dopo aver dato alla Banca centrale nazionale
di cui trattasi l'opportunita'  di  presentare  osservazioni.  Se  la
Banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro
il termine fissato dalla BCE, quest'ultima puo' portare la  questione
dinanzi alla Corte di giustizia.