(Protocollo-art. 38)
                             ARTICOLO 38 
                        Segreto professionale 
    38.1. I membri degli organi decisionali e il personale della  BCE
e delle Banche centrali nazionali hanno il dovere,  anche  dopo  aver
cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni  coperte
dall'obbligo del segreto professionale. 
    38.2. Le persone  che  hanno  accesso  ai  dati  coperti  da  una
normativa  comunitaria  che  imponga   uno   specifico   obbligo   di
riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.