Art. 953 Nomina degli orchestrali e dell'archivista 1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono nominati marescialli aiutanti, marescialli capi o marescialli ordinari del ruolo degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri, se devono essere inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda, come previsto dall'articolo 1515 del codice. 2. L'aspirante dichiarato vincitore del concorso ad archivista e' nominato maresciallo ordinario del ruolo degli orchestrali dell'Arma dei carabinieri e inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda. 3. La nomina a orchestrale o ad archivista decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del rispettivo Capo di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 4. I vincitori del concorso provenienti dai rispettivi ruoli marescialli o ispettori: a) se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; b) se di grado superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta. 5. Nei confronti degli orchestrali e dell'archivista della banda si applicano le disposizioni sullo stato del personale dei rispettivi ruoli marescialli e ispettori. 6. Gli orchestrali e l'archivista cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il personale del rispettivo ruolo marescialli e ispettori.