Art. 953 
 
             Nomina degli orchestrali e dell'archivista 
 
1. Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono
nominati  marescialli  aiutanti,  marescialli  capi   o   marescialli
ordinari del ruolo degli orchestrali dell'Arma  dei  carabinieri,  se
devono   essere   inseriti   rispettivamente   nella   organizzazione
strumentale delle prime, delle seconde  o  delle  terze  parti  della
banda, come previsto dall'articolo 1515 del codice. 
2. L'aspirante dichiarato vincitore del  concorso  ad  archivista  e'
nominato maresciallo ordinario del ruolo degli orchestrali  dell'Arma
dei carabinieri  e  inserito  nell'organizzazione  strumentale  della
terza parte B della banda. 
3. La nomina a orchestrale o ad  archivista  decorre  dal  giorno  di
incorporamento, fissato con determinazione  del  rispettivo  Capo  di
stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
4.  I  vincitori  del  concorso  provenienti  dai  rispettivi   ruoli
marescialli o ispettori: 
a) se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la  quale
hanno  concorso,  conservano  l'anzianita'  posseduta  nel  ruolo  di
provenienza; 
b) se di grado superiore, sono nominati col  grado  corrispondente  a
quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non  superiore
a quello massimo previsto  per  la  categoria  stessa,  e  conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta. 
5. Nei confronti degli orchestrali e dell'archivista della  banda  si
applicano le disposizioni sullo stato del  personale  dei  rispettivi
ruoli marescialli e ispettori. 
6. Gli orchestrali e l'archivista cessano dal servizio permanente  al
raggiungimento dei limiti di  eta'  previsti  per  il  personale  del
rispettivo ruolo marescialli e ispettori.