Art. 970 Disciplina dei compensi 1. I compensi annuali previsti dall'articolo 1531 del codice spettano ai docenti cui e' conferito un incarico di insegnamento per l'intero anno scolastico e che partecipano anche agli esami finali. 2. Gli assegni di cui al comma 1, vanno ridotti di 1/6 per ogni ora in meno delle sei ore settimanali previste per gli insegnanti e di 1/10 per ogni ora in meno delle dieci settimanali previste per gli assistenti. 3. Se non ricorrono le predette condizioni, i compensi sono corrisposti in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestato. 4. Agli incaricati esterni di insegnamento spetta il trattamento assistenziale e previdenziale previsto dalle vigenti norme a favore del personale docente, incaricato esterno presso istituti e scuole di istruzione, utilizzato a pieno orario.