Art. 970 
 
                       Disciplina dei compensi 
 
1. I compensi annuali previsti dall'articolo 1531 del codice spettano
ai docenti cui e' conferito un incarico di insegnamento per  l'intero
anno scolastico e che partecipano anche agli esami finali. 
2. Gli assegni di cui al comma 1, vanno ridotti di 1/6 per  ogni  ora
in meno delle sei ore settimanali previste per gli  insegnanti  e  di
1/10 per ogni ora in meno delle dieci settimanali  previste  per  gli
assistenti. 
3.  Se  non  ricorrono  le  predette  condizioni,  i  compensi   sono
corrisposti  in  relazione  ai  periodi  di  servizio  effettivamente
prestato. 
4. Agli incaricati esterni  di  insegnamento  spetta  il  trattamento
assistenziale e previdenziale previsto dalle vigenti norme  a  favore
del personale docente, incaricato esterno presso istituti e scuole di
istruzione, utilizzato a pieno orario.