Art. 113 
                          Forme di gestione 
 
  1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme: 
    a) in economia,  quando  per  le  modeste  dimensioni  o  per  le
caratteristiche  del  servizio  non  sia  opportuno  costituire   una
istituzione o una azienda; 
    b) in concessione a terzi, quando  sussistano  ragioni  tecniche,
economiche e di opportunita' sociale; 
    c) a mezzo di azienda speciale, anche per  la  gestione  di  piu'
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; 
    d) a mezzo di istituzione, per  l'esercizio  di  servizi  sociali
senza rilevanza imprenditoriale; 
    e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata  a
prevalente  capitale  pubblico  locale   costituite   o   partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora  sia  opportuna  in
relazione alla natura  o  all'ambito  territoriale  del  servizio  la
partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati; 
    f) a  mezzo  di  societa'  per  azioni  senza  il  vincolo  della
proprieta' pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.