Art. 115
                Trasformazione delle aziende speciali
                       in societa' per azioni

  1.  I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale,  trasformare  le  aziende  speciali  costituite ai sensi
dell'articolo 113, lettera c), in societa' per azioni, di cui possono
restare  azionisti  unici per un periodo comunque non superiore a due
anni  dalla  trasformazione. Il capitale iniziale di tali societa' e'
determinato  dalla  deliberazione  di  trasformazione  in  misura non
inferiore  al  fondo  di  dotazione delle aziende speciali risultante
dall'ultimo  bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non
inferiore  all'importo  minimo  richiesto  per  la costituzione delle
societa' medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito
e'   imputato   a  riserve  e  fondi,  mantenendo  ove  possibile  le
denominazioni  e  le destinazioni previste nel bilancio delle aziende
originarie.  Le  societa'  conservano  tutti i diritti e gli obblighi
anteriori  alla  trasformazione  e  subentrano  pertanto  in  tutti i
rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
  2.  La  deliberazione  di  trasformazione  tiene luogo di tutti gli
adempimenti  in materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa  vigente,  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni degli
articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
  3.  Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti,  entro  tre  mesi  dalla  costituzione delle societa', gli
amministratori   devono   richiedere   a  un  esperto  designato  dal
presidente  del  tribunale  una  relazione giurata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei
mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano   i   valori   definitivi   di  conferimento  dopo  avere
controllato  le  valutazioni  contenute  nella relazione stessa e, se
sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima.
Fino  a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in
via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
  4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai
fini  dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio
1994,  n.  332,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
  5.  Le  partecipazioni  nelle  societa'  di  cui al comma 1 possono
essere  alienate anche ai fini e con le modalita' di cui all'articolo
116.
  6.  Il  conferimento  e l'assegnazione dei beni degli enti locali e
delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da
imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
  7.  La  deliberazione  di  cui  al  comma 1 puo' anche prevedere la
scissione  dell'Azienda,  speciale  e  la  destinazione a societa' di
nuova  costituzione  di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in
tal  caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da
1  a  6  del  presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.