Articolo 117 
                         Tariffe dei servizi 
 
1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici  in
misura  tale   da   assicurare   l'equilibrio   economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo
della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: 
 
a) la corrispondenza tra costi e ricavi  in  modo  da  assicurare  la
   integrale  copertura  dei  costi,  ivi  compresi  gli   oneri   di
   ammortamento tecnico-finanziario; 
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
   investito; 
c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo  conto  anche
   degli investimenti e della qualita' del servizio; 
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente
   con le prevalenti condizioni di mercato. 
 
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa
e'  determinata  e  adeguata  ogni  anno  dai  soggetti  proprietari,
attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel  rispetto
del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi
prescelti. 
 
3. Qualora i servizi siano  gestiti  da  soggetti  diversi  dall'ente
pubblico  per  effetto  di  particolari  convenzioni  e   concessioni
dell'ente o per effetto del modello organizzativo di societa'  mista,
la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.