Art. 78.
    Riduzione degli oneri di maternita' (legge 23 dicembre 1999,
                 n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)

  1.  Con  riferimento  ai  parti,  alle  adozioni o agli affidamenti
intervenuti   successivamente  al  1  luglio  2000  per  i  quali  e'
riconosciuta   dal   vigente   ordinamento  la  tutela  previdenziale
obbligatoria,  il  complessivo  importo  della  prestazione dovuta se
inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se
il  predetto  complessivo  importo  risulta  pari  o superiore a tale
valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente,
e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione
dei  decreti  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  49 della legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  sono  ridotti  gli  oneri contributivi per
maternita',   a   carico   dei  datori  di  lavoro,  per  0,20  punti
percentuali.
  2.  Gli  oneri  contributivi per maternita', a carico dei datori di
lavoro  del  settore  dei pubblici servizi di trasporto e nel settore
elettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.
  3.  L'importo  della  quota  di  cui  al comma 1 e' rivalutato al 1
gennaio  di  ogni  anno,  sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e impiegati calcolato
dall'ISTAT.
 
          Nota all'art. 78, comma 1:
              - Il testo dell'art. 49, comma 2, della citata legge n.
          488/1999 e' il seguente:
              "Art.  49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela della
          maternita'). - Omissis.
              2.  All'onere  derivante  dal  comma 1, pari a lire 469
          miliardi  per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere
          dall'anno   2003,   si   provvede   con   una  quota  parte
          delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri di cui all'art. 8 della legge
          23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura
          finanziaria  degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni
          2000  e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi
          e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva
          di lire 880 miliardi.".