ART. 41 (L)
           (Trasferte di magistrati professionali e onorari)

     1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori
  dalla  sede  in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari
  hanno  diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta
  secondo  le  norme  che  disciplinano  la  missione  dei dipendenti
  statali.