ART. 43 (L)
  (Trasferte di appartenenti  all'ufficio,  di ufficiali ed agenti di
                          polizia giudiziaria)

     1.  Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori
  dalla  sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonche'
  gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi
  direttamente  delegati  dal magistrato, hanno diritto alle spese di
  viaggio  e  alle  indennita'  di  trasferta  secondo  le  norme che
  disciplinano la missione dei dipendenti statali.