Articolo 88
                        Attivita' di ricerca

   1.  Le  ricerche  archeologiche  e,  in  genere,  le  opere per il
ritrovamento  delle  cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte
del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
   2.  Il  Ministero  puo'  ordinare  l'occupazione  temporanea degli
immobili  ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma
1.
   3.  Il  proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennita' per
l'occupazione,  determinata  secondo  le  modalita'  stabilite  dalle
disposizioni  generali  in  materia  di  espropriazione  per pubblica
utilita'.  L'indennita'  puo'  essere  corrisposta  in  denaro  o,  a
richiesta  del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o
di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.