Articolo 91
         Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

   1.  Le  cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque
modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo
Stato  e,  a  seconda  che  siano  immobili o mobili, fanno parte del
demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e
826 del codice civile.
   2.  Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli
altri  enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico
alla  demolizione  di un immobile, tra i materiali di risulta che per
contratto  siano  stati riservati all'impresa di demolizione non sono
comprese   le   cose   rinvenienti   dall'abbattimento   che  abbiano
l'interesse  di  cui  all'articolo  10, comma 3, lettera a). E' nullo
ogni patto contrario.
 
          Note all'art. 91:
              - Per il testo dell'art. 822 del codice civile, si veda
          in nota all'art. 53.
              -  L'art.  826  del  codice civile, approvato con regio
          decreto  16 marzo  1942,  n.  262, pubblicato nell'edizione
          straordinaria  della  Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
          1942, dispone:
              «Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e dei
          comuni).  - I beni appartenenti allo Stato, alle province e
          ai  comuni,  i  quali  non  siano  della  specie  di quelli
          indicati   dagli   articoli precedenti,   costituiscono  il
          patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e
          dei comuni.
              Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le
          foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il
          demanio  forestale  dello  Stato,  le  miniere,  le  cave e
          torbiere  quando  la  disponibilita'  ne  e'  sottratta  al
          proprietario  del  fondo,  le  cose  di  interesse storico,
          archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
          chiunque  e  in  qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i
          beni   costituenti  la  dotazione  della  presidenza  della
          Repubblica,  le  caserme,  gli  armamenti,  gli  aeromobili
          militari e le navi da guerra.
              Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
          rispettivamente,  delle  province  e dei comuni, secondo la
          loro  appartenenza,  gli edifici destinati a sede di uffici
          pubblici,  con  i loro arredi, e gli altri beni destinati a
          un pubblico servizio».