Articolo 92
                      Premio per i ritrovamenti

  1.  Il  Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del
valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento;
b) al    concessionario   dell'attivita'   di   ricerca,   ai   sensi
   dell'articolo 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti
   dall'articolo 90.

  2.  Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione
prevista  dall'articolo  89  ovvero  sia  scopritore  della  cosa, ha
diritto  ad  un premio non superiore alla meta' del valore delle cose
ritrovate.
  3.  Nessun  premio  spetta  allo scopritore che si sia introdotto e
abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o
del possessore.
  4.  Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio
di  parte  delle  cose  ritrovate. In luogo del premio, l'interessato
puo'  ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare,
secondo  le  modalita'  e con i limiti stabiliti con decreto adottato
dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il
Ministro,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
 
          Note all'art. 92:
              - Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, si veda in nota all'art. 29.