Art. 53
              Violazioni commesse con unita' da diporto

  1.  Chiunque  assume  o  ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione  nautica di una unita' da diporto senza avere conseguito la
prescritta  abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento    di    una    somma    da   duemilasessantasei   euro   a
ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi
assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica
di  una  unita'  da  diporto senza la prescritta abilitazione perche'
revocata  o  non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e'
raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
  2.  Chiunque  assume  o  ritiene il comando o la condotta ovvero la
direzione  nautica  di  una  unita'  da  diporto con una abilitazione
scaduta,   ovvero   che  non  sia  in  regola  con  quanto  stabilito
all'articolo 17 in materia di trascrizione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma da duecentosette euro a
milletrentatre euro.
  3.  Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle
aree  marine  protette, chi nell'utilizzo di un'unita' da diporto non
osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento
legalmente  emanato  dall'autorita'  competente in materia di uso del
demanio  marittimo,  del mare territoriale e delle acque interne, ivi
compresi  i  porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di
regolamento  in  materia  di  sicurezza della navigazione e' soggetto
alla   sanzione   amministrativa   del  pagamento  di  una  somma  da
duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto e' commesso con
l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
  4.  Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non
osserva  una  disposizione  del  presente  decreto o un provvedimento
emanato  dall'autorita'  competente  in  base  al presente decreto e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquanta euro a cinquecento euro.
  5.  In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione
che  prevedono  sanzioni  amministrative,  l'utilizzatore a titolo di
locazione  finanziaria  e'  obbligato  in  solido  con l'autore delle
violazioni  al  pagamento  della somma da questi dovuta, se non prova
che la navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'.
  6.  Per  le  violazioni  di  cui  al comma 1 si applica la sanzione
accessoria  della sospensione della licenza di navigazione per trenta
giorni.  Il  periodo  di  sospensione  e  riportato  sulla licenza di
navigazione.