Art. 56. 
Inosservanza di norme in materia di costruzione  e  progettazione  di
                          unita' da diporto 
  1. Il costruttore,  il  suo  mandatario  stabilito  nel  territorio
comunitario o  il  responsabile  dell'immissione  in  commercio,  che
pongono in commercio o in servizio prodotti di  cui  all'articolo  4,
comma 1, non conformi alle disposizioni del titolo I, capo  II  o  di
cui sia stata accertata la pericolosita' ai sensi  dell'articolo  12,
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da       euro       ventimilaseicentocinquantotto       a        euro
centoventitremilanovecentoquarantanove. 
  2. Il costruttore o il  suo  mandatario  stabilito  nel  territorio
comunitario o il responsabile dell'immissione in commercio,  che  non
ottemperino  agli  ordini  delle  amministrazioni  vigilanti  di  cui
all'articolo 11, sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma  da  euro  venticinquemilaottocentoventidue  a
euro centocinquantaquattromilanovecentotrentasette. 
  3. Salvo che il  fatto  non  costituisca  reato,  chiunque  apponga
indebitamente  la  marcatura  CE  in  violazione  delle  disposizioni
dell'articolo  8,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro ventimilaseicentocinquantotto  a  euro
centoventitremilanovecentoquarantanove. 
  4. Chiunque venda prodotti di cui  all'articolo  4,  comma  1,  non
conformi alle disposizioni dettate dal titolo I, capo II,  o  di  cui
sia stata accertata la pericolosita' ai sensi  dell'articolo  12,  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro          ventimilaseicentocinquantotto          a           euro
centoventitremilanovecentoquarantanove. 
  5.  Chiunque  installi  componenti  o  motori  non  conformi   alle
disposizioni dettate dal titolo I,  capo  II,  o  di  cui  sia  stata
accertata la pericolosita' ai sensi dell'articolo 12, e'  punito  con
la  sanzione  amministrativa  del   pagamento   di   una   somma   da
diecimilatrecentoventinove                   euro                   a
sessantunomilanovecentosettantaquattro euro. 
  6. Chiunque violi gli obblighi di  conservazione  e  di  esibizione
della documentazione di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzione
amministrativa     del     pagamento     di     una     somma      da
duemilacinquecentottantadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre
euro. Le amministrazioni vigilanti di  cui  all'articolo  11  possono
disporre il temporaneo divieto di commercializzazione dei prodotti di
cui  all'articolo  4,   comma   1,   fino   alla   produzione   della
documentazione.