Art. 57 
                      Rapporto delle violazioni 
 
  1. Per gli illeciti amministrativi di cui  al  presente  codice  in
materia di navigazione marittima, le autorita' competenti a  ricevere
il rapporto previsto  dall'articolo  17,  comma  1,  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto. 
  2.  Ove  si  tratti  di  illeciti  amministrativi  in  materia   di
costruzione  e  progettazione  di  unita'  da  diporto,   l'autorita'
competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della  legge  24
novembre 1981,  n.  689,  sentito  il  parere  delle  amministrazioni
vigilanti di cui  all'articolo  11,  che  possono  disporre  indagini
supplementari. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in  G.U.  9/9/2005,  n.  210
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 57. 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 17, e l'art. 18  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale
          - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,  n.
          329) e' il seguente: 
              "Art. 17 (Obbligo del rapporto). - 1. Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Art. 18 (Ordinanza - Ingiunzione). - Entro  il  termine
          di  trenta  giorni  dalla  data   della   contestazione   o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e  possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. 
              L'autorita' competente, sentiti  gli  interessati,  ove
          questi ne abbiamo fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene fondato l'accertamento,  determina,  con  ordinanza
          motivata, la somma dovuta per la violazione e  ne  ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione  ed  alle  persone   che   vi   sono   obbligate
          solidalmente;  altrimenti  emette  ordinanza  motivata   di
          archiviazione  degli   atti   comunicandola   integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto. 
              Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere  disposta  la
          restituzione, previo pagamento  delle  spese  di  custodia,
          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo
          stesso   provvedimento.   La   restituzione   delle    cose
          sequestrate,  e'  altresi'  disposta  con  l'ordinanza   di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 
              Il pagamento e' effettuato all'ufficio del  registro  o
          al diverso ufficio indicato nell'ordinanza  -  ingiunzione,
          entro il termine di trenta giorni  dalla  notificazione  di
          detto  provvedimento,   eseguita   nelle   forme   previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha  ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. 
              Il termine per il pagamento e' di  sessanta  giorni  se
          l'interessato risiede all'estero. 
              La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
          eseguita  dall'ufficio  che  adotta  l'atto,   secondo   le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. 
              L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
          Tuttavia  l'ordinanza  che  dispone  la  confisca   diventa
          esecutiva  dopo  il  decorso  del  termine   per   proporre
          opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e'  proposta,
          con il passaggio in giudicato della sentenza con  la  quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene dichiarata inammissibile l'opposizione o  convalidato
          il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile   o   e'
          dichiarato inammissibile il  ricorso  proposto  avverso  la
          stessa.".