Art. 57 Rapporto delle violazioni 1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto. 2. Ove si tratti di illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unita' da diporto, l'autorita' competente emette l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 11, che possono disporre indagini supplementari. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 9/9/2005, n. 210 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 57. - Il testo del comma 1 dell'art. 17, e l'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329) e' il seguente: "Art. 17 (Obbligo del rapporto). - 1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Art. 18 (Ordinanza - Ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiamo fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate, e' altresi' disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.".