Art. 130. 
            Disposizioni concernenti il titolare dell'AIC 
 
  1. Il titolare dell'AIC e' tenuto a registrare in modo  dettagliato
tutte le sospette reazioni avverse da medicinali osservate in Italia,
nell'Unione europea o in un Paese  terzo.  Il  titolare  dell'AIC  e'
tenuto, altresi', a registrare e a notificare con la massima urgenza,
e comunque entro quindici giorni  da  quando  ne  ha  avuto  notizia,
qualunque sospetta reazione avversa grave da medicinali  verificatasi
in Italia e  segnalatagli  da  personale  sanitario,  alla  struttura
sanitaria di appartenenza del segnalatore e, ove non fosse  possibile
identificare  tale  struttura,  all'AIFA.  Il  titolare  dell'AIC  e'
tenuto, altresi', a notificare all'AIFA con  la  massima  urgenza,  e
comunque entro  quindici  giorni  da  quando  ne  ha  avuto  notizia,
qualunque altra sospetta reazione avversa grave da medicinali di  cui
e' venuto a conoscenza. 
  2. Il titolare dell'AIC provvede a che tutte le  sospette  reazioni
avverse gravi ed  inattese  e  la  presunta  trasmissione  di  agenti
infettanti attraverso un medicinale verificatesi nel territorio di un
Paese terzo e segnalate da personale sanitario, siano con la  massima
urgenza e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto
notizia, notificate all'AIFA  secondo  le  modalita'  previste  dalle
linee guida di cui al comma 2 dell'articolo 129. 
  3. Per i medicinali ai quali sono state applicate le  procedure  di
mutuo riconoscimento e decentrata e per i quali l'Italia e' il  Paese
membro di  riferimento,  il  titolare  dell'AIC  provvede  inoltre  a
segnalare all'AIFA, secondo le modalita'  ed  i  tempi  stabiliti  in
accordo  con  essa,  qualunque  sospetta   reazione   avversa   grave
verificatasi nella Comunita' europea. All'AIFA competono l'analisi  e
il controllo di tali reazioni avverse. 
  4. Il titolare dell'AIC  di  medicinali  deve  disporre,  a  titolo
stabile  e  continuativo,  di  un  responsabile   del   servizio   di
farmacovigilanza, in possesso, fatte salve le situazioni regolarmente
in atto alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  della
laurea in medicina  e  chirurgia  o  in  farmacia,  o  in  chimica  e
tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre  1990,  n.
341, o rispettive lauree specialistiche  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o lauree magistrali di  cui  al
citato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270.  Sono  altresi'
ritenuti validi i diplomi di laurea di cui  alla  legge  19  novembre
1990, n. 341, la laurea  specialistica  e  la  laurea  magistrale  in
scienze biologiche  o  in  chimica  ad  indirizzo  organico-biologico
purche' il piano di studi abbia compreso almeno un esame  annuale  di
farmacologia  o   12   crediti   formativi   nel   relativo   settore
scientifico-disciplinare.   Il   responsabile   del    servizio    di
farmacovigilanza deve essere persona  diversa  dal  responsabile  del
servizio scientifico previsto dall'articolo 111 del presente decreto,
e deve essere posto in condizione di usufruire di  tutti  i  dati  di
tale servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti  i
medicinali della cui AIC e' titolare l'azienda da cui  egli  dipende,
anche se commercializzati da altre aziende. 
  5. Fatte salve eventuali altre  prescrizioni  che  condizionano  il
rilascio dell'autorizzazione, e' fatto obbligo al  titolare  dell'AIC
di  presentare  alle  autorita'  competenti  le  informazioni   sulle
sospette  reazioni  avverse  in  forma  di  rapporti   periodici   di
aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). Tali  rapporti  periodici  sono
inviati  all'AIFA  almeno  ogni  sei  mesi  a  partire  dal  rilascio
dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I
rapporti periodici di aggiornamento  sulla  sicurezza  sono  altresi'
presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno  ogni  sei  mesi
nei primi due anni successivi alla prima immissione  in  commercio  e
quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i
rapporti sono presentati ogni  tre  anni,  oppure  immediatamente  su
richiesta. I rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza
devono includere una valutazione scientifica  del  rapporto  rischio/
beneficio del medicinale. 
  6. Dopo il rilascio dell'AIC il titolare puo' chiedere una modifica
dei tempi specificati nel presente articolo, presentando una  domanda
di variazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003. 
  7. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza -  PSUR  -
sono presentati secondo la scadenza prevista,  in  base  a  modalita'
operative stabilite dall'AIFA. 
  8. Conformemente alle linee guida, i titolari  dell'AIC  utilizzano
la terminologia medica concordata a  livello  internazionale  per  le
segnalazioni di reazioni avverse. 
  9.  Il  titolare  dell'AIC  non   puo'   comunicare   al   pubblico
informazioni su problemi di  farmacovigilanza  relativamente  al  suo
medicinale autorizzato senza preventivamente o contestualmente  darne
notifica alle autorita' competenti.  Il  titolare  dell'AIC  assicura
comunque che tali informazioni siano presentate in modo  obiettivo  e
non fuorviante. 
  10. E' fatto obbligo al titolare dell'AIC di diffondere  ai  medici
prescrittori le note informative e gli aggiornamenti sulla  sicurezza
dei medicinali, secondo  indicazioni,  tempi  e  modalita'  stabilite
dall'AIFA, ogni qualvolta emergono  nuove  informazioni  relative  al
profilo di tollerabilita' del medicinale. 
  11. Le  aziende  titolari  di  AIC  di  medicinali  sono  tenute  a
trasmettere trimestralmente per via informatica i dati di vendita dei
medicinali.  Fino   a   quando   l'AIFA   indichera'   con   apposito
provvedimento la procedura prevista per tale trasmissione si applica,
a tal fine, il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  132  del  7  giugno
2002. 
  12.  L'obbligo  previsto  al  comma  11  e'  esteso  alle   aziende
responsabili della commercializzazione dei medicinali. 
 
          Note all'art. 130:
              - Per la legge 19 novembre 1990, n. 341, per il decreto
          ministeriale  3 novembre  1999,  n.  509  e  per il decreto
          ministeriale  22 ottobre  2004,  n. 270, vedi note all'art.
          52.
              - Per  il  regolamento  (CE)  n.  1084/2003,  vedi note
          all'art. 35.
              - Il  decreto  dirigenziale  24 maggio 2002, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 132
          del  7 giugno  2002 reca:   "Modalita' di trasmissione dati
          di commercializzazione delle specialita' medicinali".