Art. 132. 
Obblighi a carico  delle  strutture  e  degli  operatori  sanitari  e
                  successivi adempimenti dell'AIFA 
 
  1.  Le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,  gli
istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  pubblici  e
privati, i policlinici universitari pubblici e  privati  e  le  altre
analoghe strutture sanitarie,  devono  nominare  un  responsabile  di
farmacovigilanza della struttura, che  provvede  a  registrarsi  alla
rete  nazionale  di  farmacovigilanza   al   fine   dell'abilitazione
necessaria per la gestione delle  segnalazioni.  Il  responsabile  di
farmacovigilanza della struttura deve avere i  requisiti  di  cui  al
comma 4 dell'articolo 130. Le strutture sanitarie private, diverse da
quelle richiamate nel primo periodo, al fine di assolvere ai  compiti
di   farmacovigilanza,   fanno   riferimento   al   responsabile   di
farmacovigilanza  della  azienda  sanitaria  locale  competente   per
territorio. 
  2. I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a  segnalare
tutte le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengono  a
conoscenza  nell'ambito  della  propria  attivita'.  Vanno   comunque
segnalate tutte le sospette reazioni avverse  osservate,  gravi,  non
gravi, attese ed inattese da tutti i vaccini e dai  medicinali  posti
sotto  monitoraggio  intensivo  ed  inclusi  in  elenchi   pubblicati
periodicamente dall'AIFA. 
  3. Alle segnalazioni di reazioni avverse verificatesi in  corso  di
sperimentazione clinica, si applicano  le  disposizioni  del  decreto
legislativo del 24 giungo 2003, n. 211. 
  4. I medici e gli altri operatori sanitari  devono  trasmettere  le
segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda,
tempestivamente, al responsabile di farmacovigilanza della  struttura
sanitaria di appartenenza. I medici e gli  altri  operatori  sanitari
operanti  in  strutture  sanitarie  private  devono  trasmettere   le
segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda,
tempestivamente,  al  responsabile  di  farmacovigilanza  della   ASL
competente per territorio, direttamente o, qualora prevista,  tramite
la  Direzione   sanitaria.   I   responsabili   di   farmacovigilanza
provvedono, previa verifica della completezza e della congruita'  dei
dati, all'inserimento della segnalazione, entro  e  non  oltre  sette
giorni dalla data del ricevimento  della  stessa,  nella  banca  dati
della  rete   di   farmacovigilanza   nazionale   e   alla   verifica
dell'effettivo inoltro del messaggio, relativo all'inserimento,  alla
regione  ed  alla  azienda  farmaceutica  interessata.  In  caso   di
impossibilita' di trasmissione del messaggio, le strutture  sanitarie
invieranno ai destinatari, che non e' stato possibile raggiungere per
via  telematica,  copia  della  segnalazione  riportante  il   codice
numerico rilasciato dal sistema. I responsabili  di  farmacovigilanza
agevolano la ricerca attiva da parte dei responsabili del servizio di
farmacovigilanza  delle   aziende   farmaceutiche   di   informazioni
aggiuntive sulle segnalazioni. 
  5. Le schede originali di segnalazione saranno conservate presso la
struttura  sanitaria  che  le  ha  ricevute  ed  inoltrate  in  copia
all'AIFA,   alla   regione   di   appartenenza   o   al   Centro   di
farmacovigilanza  individuato  dalla   regione   ove   dagli   stessi
richiesto. 
  6. Gli aggiornamenti delle sospette reazioni avverse possono essere
richiesti al segnalatore dal responsabile di  farmacovigilanza  della
struttura sanitaria di appartenenza  o  da  un  suo  delegato,  o  da
personale dell'AIFA,  in  tutti  i  casi  in  cui  cio'  e'  ritenuto
necessario. Gli aggiornamenti devono  comunque  essere  richiesti  in
caso di reazioni avverse gravi, salvo che la segnalazione  originaria
non sia gia' completa di informazioni aggiornate o non  ulteriormente
aggiornabile. Il richiedente provvede ad  inserire  in  rete  i  dati
acquisiti  aggiornando  la  scheda  inserita.  Il   responsabile   di
farmacovigilanza e' comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore  una
relazione clinica dettagliata, da trasmettere all'AIFA entro quindici
giorni solari, per tutti i casi di reazioni avverse ad esito fatale. 
  7.  Eventuali  integrazioni  alle  modalita'  operative  circa   la
gestione e l'aggiornamento delle segnalazioni  di  sospette  reazioni
avverse, di cui ai commi 4, 5 e  6,  potranno  essere  incluse  nelle
linee guida di cui al comma 5 dell'articolo. 
  8. L'AIFA provvede affinche'  tutte  le  segnalazioni  di  sospette
reazioni avverse gravi  da  medicinali  verificatesi  sul  territorio
nazionale e le informazioni successivamente acquisite a tal  riguardo
siano immediatamente messe a disposizione  del  titolare  dell'AIC  e
comunque entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della
comunicazione. 
  9. L'AIFA provvede affinche'  tutte  le  segnalazioni  di  sospette
reazioni avverse gravi  da  medicinali  verificatesi  nel  territorio
nazionale siano messe a disposizione dell'EMEA e  degli  altri  Stati
membri della Comunita' europea entro  quindici  giorni  solari  dalla
data di ricevimento della loro comunicazione. L'AIFA  da',  altresi',
tempestiva notizia  al  pubblico,  mediante  il  sito  internet,  del
contenuto di tali segnalazioni. 
 
          Nota all'art. 132:
              - Per  il  decreto  legislativo  del 24 giugno 2003, n.
          211, vedi note alle premesse.