Art. 80.
                     (Riduzione dello stipendio)

  La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo
ne'  superiore  ad un quinto d'una mensilita' di stipendio e non puo'
avere durata superiore a sei mesi.
  La  riduzione  dello  stipendio  determina  il  ritardo  di un anno
nell'aumento  periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui
verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
  La riduzione dello stipendio e' inflitta:
    a) per grave negligenza in servizio;
    b) per irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari;
    c) per inosservanza dei doveri di ufficio;
    d)  per  contegno  scorretto  verso  i  superiori,  i colleghi, i
dipendenti ed il pubblico;
    e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
    f) per violazione del segreto di ufficio.