Art. 85.
                      (Destituzione di diritto)

  L'impiegato  incorre  nella  destituzione,  escluso il procedimento
disciplinare:
    a)  per  condanna,  passata  in  giudicato, per delitti contro la
personalita'  dello  Stato,  esclusi  quelli previsti nel capo IV del
titolo  I  del  libro  II  del  Codice  penale; ovvero per delitti di
peculato,  malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
la  fede  pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498
del  Codice  penale,  per delitti contro la moralita' pubblica, ed il
buon  costume  previsti  dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533,
531,  535,  536  e  537  del Codice penale e per i delitti di rapina,
estorsione,  millantato  credito,  furto,  truffa  ed  appropriazione
indebita;
    b)   per   condanna,   passata   in  giudicato,  che  importi  la
interdizione  perpetua  dai pubblici uffici ovvero la applicazione di
una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.
  Salvo   quanto  previsto  nell'art.  123,  comma  terzo,  nei  casi
contemplati  dall'art.  84  e dal presente articolo il trattamento di
quiescenza  e  previdenza  e'  regolato dalle disposizioni vigenti in
materia.