Art. 70. Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe,- per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio. Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, e' consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63. Il Commissario del Governo nella regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una Commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potra' chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste. Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Sassari, addi' 31 gennaio 1963 SEGNI FANFANI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: Bosco