Art. 258.

  I  ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe di assicurazione
sono  decisi  con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
  I  ricorsi riguardanti I contributi assegnati a singole aziende, in
applicazione   delle   tariffe  debitamente  approvate,  sono  decisi
dall'intendente di finanza.