Art. 262.

  Il  fabbisogno  di ogni esercizio e' determinato su base nazionale,
tenendo  conto  del  probabile  ammontare  delle  indennita'  e delle
rendite  dovute  per  infortuni  e  per malattie professionali, delle
spese  per  l'assistenza  sanitaria, delle spese di gestione compreso
l'ammortamento  degli  impianti,  delle  altre  spese  che l'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro e'
tenuto  a sostenere per disposizioni di legge e delle assegnazioni al
fondo di riserva.
  La  valutazione  delle  predette  indennita'  e spese e' effettuata
tenendo  conto  del  presunto  rischio di infortunio, in relazione ai
risultati  degli esercizi precedenti. Quale importo della prevedibile
spesa  per  indennita'  di  inabilita'  permanente  e  di morte viene
assunto   l'ammontare  delle  rate  di  rendita  che  debbono  essere
corrisposte  nell'esercizio per infortuni avvenuti antecedentemente e
per quelli che si prevede avvengano nell'esercizio.
  In  aumento  dei fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli
esercizi  precedenti  e, a diminuzione del fabbisogno stesso, possono
essere  portati  gli avanzi di esercizio e gli interessi del fondo di
riserva, quando questo abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 259.
  Il  fabbisogno  di  ogni  esercizio  e'  stabilito con delibera del
Consiglio    di    amministrazione    dell'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro, da approvarsi con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.