Art. 264.

  I saggi dei contributi di assicurazione possono essere stabiliti in
ragione:
    a)  dell'estensione delle singole proprieta' agricole o forestali
e delle loro specie di coltura (tariffe per estensione e coltura), ed
in tal caso le varie specie di coltura debbono essere raggruppate, di
regola, in un numero di voci non superiore a cinque;
    b)  dell'imposta principale sui terreni dovuta allo erario per le
proprieta'  agricole  e  forestali  (tariffe  per  imposta)  nei casi
contemplati nella seconda parte del secondo comma dell'art. 257.
  Speciali  sovrappremi  possono  essere  stabiliti per le proprieta'
agricole   e   forestali   nelle   quali   le  lavorazioni  connesse,
complementari  o  accessorie,  assumono una notevole importanza o che
presentino un particolare rischio di infortunio.
  Il  Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale stabilisce con
suo decreto quale delle due specie di tariffa deve essere adottata.